La procedura di convalida delle dimissioni della lavoratrice madre
L'art. 55, comma 4, del Dlgs 151/01 stabilisce che, al fine di evitare pressioni o condizionamenti dovuti allo stato di particolare soggezione in cui si trova il soggetto destinatario della norma, le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza oppure dalla lavoratrice (o dal lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità) durante il primo anno di vita del bambino (o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento) devono essere convalidate dal Servizio ispettivo del ministero del Lavoro competente per territorio.
La risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata a questa convalida, la cui procedura è stata oggetto di chiarimenti da parte del ministero del Lavoro attraverso la circolare prot. 25/I/0007001 del 4 giugno 2007.
Rivolgendosi direttamente agli uffici competenti delle Direzioni provinciali del lavoro, il ministero ha spiegato che non è sufficiente accertare la spontaneità delle dimissioni dal semplice esame del documento (il fenomeno delle dimissioni cosiddette "in bianco" è ancora molto utilizzato, anche se il ministero sta tentando di eliminarlo), ma serve un'indagine che concretamente escluda l'ingerenza del datore di lavoro nella manifestazione di volontà del soggetto interessato. Per questo è necessario provvedere "sempre e comunque a convocare personalmente la lavoratrice o il lavoratore al fine di verificare l'effettiva e consapevole volontà di rassegnare le dimissioni".
La mancata convalida determina l'invalidità delle dimissioni e l'atto è da considerarsi viziato da nullità assoluta e, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, inidoneo ad estinguere il rapporto di lavoro.
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