Il tempo dedicato agli spostamenti non è lavoro straordinario
Con la sentenza n. 3990 del 12 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha stabilito che il tempo necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'attività lavorativa non può essere considerato lavoro straordinario.
Alcuni ispettori del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Latina si sono rivolti agli organi della giustizia amministrativa per ottenere la corresponsione del compenso di lavoro straordinario per il tempo necessario a raggiungere le località di missione, dopo il ministero della Salute aveva negato loro tale riconoscimento.
In primo grado il loro ricorso è stato respinto. Per nulla demoralizzati, i lavoratori si sono allora appellati al Consiglio di Stato, ribadendo la richiesta di ottenere un compenso per lavoro straordinario in occasione dei trasferimenti da una località di lavoro all'altra per il tempo eccedente l'orario normale di lavoro. L'amministrazione chiamata in causa si è difesa affermando che gli ispettori percepiscono un'indennità oraria proprio per compensare gli spostamenti e inoltre che, secondo loro, tali spostamenti non rientrano nelle attività tipiche delle loro funzioni.
Anche il Consiglio di Stato ha dato torto ai dipendenti del Nas e ha invece accolto la tesi della controparte. Secondo il massimo organo amministrativo giudicante, infatti, pur rilevando che gli ispettori appellanti svolgono un'attività tale per cui parte del tempo serve per raggiungere le varie località di operazione, l'attività lavorativa è solo quella effettiva e non può comprendere anche il tempo necessario per raggiungere la località di missione.
Il disagio di lavorare in località diverse viene già compensato attraverso il riconoscimento dell'indennità di missione, e non anche del compenso per lavoro straordinario, che ha invece lo scopo di retribuire il maggior orario di lavoro rispetto a quello ordinario. Sulla base di queste motivazioni l'appello è stato respinto.
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