giovedì 30 agosto 2007

Nessun obbligo di comunicazione per gli agenti con struttura autonoma

I datori di lavoro sono tenuti ad effettuare le comunicazioni obbligatorie per gli agenti di commercio?

Nella nota del 4 gennaio scorso il ministero del Lavoro aveva incluso questi lavoratori nel novero dei soggetti per i quali era necessaria la comunicazione al collocamento obbligatorio. "L'obbligo - informava la nota - riguarda l'instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro riconducibile ai tipi legali espressamente richiamati dal comma in parola: [...] lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (agenti e rappresentanti di commercio; collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n.3, c.p.c.; lavoro a progetto ex art. 61, co. 1 del d.lgs. n. 276/2003)".
    Passa poco più di un mese e il ministero corregge la propria posizione: nella nota del 14 febbraio stabilisce infatti che "restano totalmente esclusi dall'ambito di applicazione della specifica disciplina [riguardante le comunicazioni obbligatorie, ndr] tutte le forme di lavoro autonomo reso ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., [...] così come, a maggior ragione, tutte le attività lavorative di tipo autonomo esercitate in forma imprenditoriale. Pertanto, con riguardo alle categorie più significative, sono da escludere: [...] Gli agenti e i rappresentanti di commercio costituiti in società o che si avvalgono di una autonoma struttura imprenditoriale."

    Questa nuova posizione è stata recentemente ribadita dal ministero, che nelle Faq (Frequently asked questions) del proprio sito internet, al quesito 54 "Un Agente di Commercio con Partita Iva e iscrizione alla Camera di Commercio, con la qualifica di Piccolo Imprenditore e forma giuridica di Impresa Individuale, è esonerato dall'obbligo di comunicazione?", ha così risposto: "Sì, la normativa dice che per gli Agenti che si avvalgono di 'autonoma struttura imprenditoriale' non c'è obbligo di comunicazione. "

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