La linea di confine tra esigenze aziendali e controllo dei lavoratori
Tempo fa l'Abi, l'Associazione bancaria italiana, ha presentato istanza di interpello al ministero del Lavoro per sapere se per installare delle apparecchiature che servono a controllare i costi del servizio telefonico e ad imputare correttamente tali costi alle singole unità organizzative di una banca bisogna attivare la procedura prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), che riguarda fondamentalmente gli impianti di videosorveglianza.
Il 6 giugno 2007 è arrivata la risposta del ministero del Lavoro.
L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che se il datore di lavoro, per esigenze organizzative o di sicurezza, vuole installare impianti o apparecchiature che anche solo incidentalmente possono servire per controllare a distanza l'attività dei lavoratori, deve trovare un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza di accordo, deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
In realtà, spiega il ministero, tanto le ragioni che richiedono l'installazione delle apparecchiature quanto le concrete possibilità che dalle stesse possa derivare un controllo a distanza sull'attività dei lavoratori sono circostanze che vanno valutate caso per caso. In linea generale si può soltanto osservare che:
- la semplice imputazione contabile dei costi telefonici al centro di costo nel suo complesso non sembra determinare un controllo dell'attività dei lavoratori, e pertanto non ci sarebbe bisogno dell'accordo con le rappresentanze sindacali o dell'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro;
- l'imputazione contabile effettuata sulla singola utenza telefonica potrebbe invece comportare un controllo indiretto sull'attività lavorativa dei dipendenti, soprattutto nei casi in cui il telefono fosse un indispensabile strumento dell'attività lavorativa (si pensi ad esempio all'attività di telemarketing).
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