giovedì 16 agosto 2007

La responsabilità del datore in caso di infortunio sul lavoro

Un apprendista operaio, infortunatosi nel tentativo di assistere due esperti colleghi a posizionare una lastra di marmo sul banco di lavoro, ha portato in giudizio il proprio datore di lavoro per omessa adozione delle misure di sicurezza (in particolare, art. 2087 c.c. e artt. 47, 48 e allegato VI del Dlgs 626/94), chiedendone la condanna al risarcimento del danno morale e di quello biologico.

Sconfitto sia in primo sia in secondo grado per non essere riuscito a provare le asserite violazioni alle norme antinfortunistiche e per essersi comportato in maniera maldestra in occasione dell'incidente, l'infortunato si è infine rivolto alla Corte di cassazione, la quale, nella sentenza n. 11622 del 18 maggio 2007, ha dato ragione al giovane operaio.

Secondo un principio ormai consolidato della Suprema Corte, infatti, ogni volta che un dipendente per propria imprudenza subisce un infortunio, il datore di lavoro è comunque responsabile, a meno che la condotta imprudente del lavoratore non sia abnorme e imprevedibile. Il lavoratore inoltre, una volta subito l'infortunio, non è tenuto a provare il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dell'azienda, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso; in particolare nei confronti degli apprendisti, che sono lavoratori giovani e inesperti, il datore di lavoro deve prestare una particolare attenzione, dal momento che la legge pone a suo carico precisi obblighi di formazione e addestramento (ad esempio, art. 11 della legge 25/55).

Tutto ciò considerato e accertato che la condotta dell'apprendista non è stata abnorme nè imprevedibile, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza di secondo grado e hanno rimesso la causa ad una diversa Corte d'Appello perché riesamini la questione, alla luce dei rilievi fatti dalla Suprema Corte.

Nessun commento: