martedì 14 agosto 2007

La tessera di riconoscimento nei cantieri edili

Dal 1° ottobre 2006 i datori di lavoro hanno l'obbligo di munire il personale occupato nei cantieri edili di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività.

Questa disposizione, che ha come finalità quella di consentire un'immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere, è stata introdotta dal comma 3 dell'art. 36 bis della legge 248/06; il comma 4 dispone inoltre che i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all'obbligo del "badge" mediante l'annotazione, su un apposito registro di cantiere (vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente) da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Il ministero del Lavoro aveva già espresso il proprio parere su questa disposizione normativa con la circolare n. 29 del 28 settembre 2006. Oggi è nuovamente intervenuto per rispondere ad un'istanza di interpello (prot. 25/I/0010601) presentata dall'Associazione nazionale costruttori di impianti, che voleva conoscere meglio la portata di quest'obbligo.

Siccome i dipendenti delle imprese impiantistiche, spiega il ministero nella sua risposta, svolgono di fatto la loro attività anche in luoghi diversi dai cantieri edili (ad esempio nei condomini, nelle abitazioni, nelle strutture industriali, ecc.), l'obbligo di munire i lavoratori di una tessera di riconoscimento oppure di istituire un apposito registro di cantiere per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti sussiste unicamente quando l'attività viene svolta nei cantieri rientranti nell'ambito di applicazione dell'allegato I del Dlgs 494/96, il cui contenuto si riporta di seguito.

Allegato I
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

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