venerdì 10 agosto 2007

Sì al congedo per il coniuge convivente con soggetto con handicap grave

L'art. 42, comma 5, del Dlgs 151/01 stabilisce che i lavoratori dipendenti legati da parentela con un soggetto con handicap in situazione di gravità hanno diritto a beneficiare del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 53/00, vale a dire di un periodo di assenza dal lavoro, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni.

Recentemente la Corte costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 158 del 18 aprile 2007, l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, nella parte in cui non prevede che questo congedo possa essere fruito, tra l'altro in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche dal coniuge convivente con il soggetto con handicap in situazione di gravità.

Alla luce di questa sentenza, l'Inps è intervenuta con la circolare n. 112 del 3 agosto 2007 per riconoscere il diritto al congedo anche al coniuge convivente e dunque stilare un elenco dei soggetti aventi diritto al congedo, secondo il seguente ordine di priorità:

- coniuge della persona gravemente disabile, se convivente;

- genitori (madre o padre, in via alternativa) del portatore di handicap grave, nel caso in cui: a) il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge; b) il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; c) il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo;

- fratelli o sorelle (in via alternativa) conviventi con il soggetto con grave handicap, nel caso in cui: a) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili: b) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo oppure abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo.

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