Agenzia delle Entrate: la trasferta va tassata in base all'art. 51 del Tuir
Con la risoluzione n. 207/E del 6 agosto 2007 l'agenzia delle Entrate ha chiarito il proprio punto di vista a proposito del trattamento tributario da applicare alle somme percepite a titolo di missione dai dipendenti del ministero del Lavoro (chiamata trasferta per i dipendenti privati) per le loro prestazioni di attività ispettiva.
Lo spunto è stato offerto da una sentenza della Corte di cassazione dello scorso anno (n. 21517 del 6 ottobre 2006) che, discostandosi da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha ritenuto che "non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considerarsi di natura retributiva, e perciò assoggettabile (...) a ritenuta Irpef", ma al contrario assumono "funzione risarcitoria, e non retributiva, le somme corrisposte al dipendente in relazione all'attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa...".
Rispetto a quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza, l'agenzia delle Entrate ribadisce il principio cardine della onnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente contenuto nel comma 1 dell'art. 51 del Tuir, secondo il quale "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
All'interno di un rapporto di lavoro, dunque, qualsiasi compenso va assoggettato a ritenuta fiscale (e quindi anche le indennità di trasferta o missione), a meno di espresse previsioni normative. A questo proposito, in tema di indennità di trasferta o missione, la disciplina dei redditi di lavoro dipendente stabilisce due deroghe espresse al principio di onnicomprensività:
- la prima è prevista dal comma 5 dell'art. 51 del Tuir, e stabilisce che per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale o all'estero una parte dell'indennità sia erogata in esenzione dall'imposta;
- la seconda è disciplinata dal comma 6 dell'art. 51 del Tuir, e riguarda le indennità e le maggiorazioni dei trasfertisti.
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