martedì 4 settembre 2007

Parto plurimo, anche il padre ha diritto al raddoppio dei riposi

Secondo l'art. 39 del Dlgs 151/01, la lavoratrice dipendente ha diritto di fruire, durante il primo anno di vita del bambino, di due periodi di riposo giornalieri (cd. "per allattamento"), di un'ora ciascuno e cumulabili tra loro, che possono essere goduti anche fuori dall'azienda; se però la lavoratrice fruisce dell'asilo nido o di un'altra struttura idonea messa a disposizione dal datore di lavoro, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

A norma dell'art. 40, anche il padre lavoratore può fruire dei permessi per allattamento, a patto che sussista una delle seguenti condizioni: i figli siano affidati solo a lui, la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga, la madre non sia lavoratrice dipendente, la madre lavoratrice dipendente muoia o sia colpita da una grave infermità. Come nel caso della madre, anche per il padre i riposi giornalieri sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione.

L'art. 41 prevede che, "in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre"; rispetto alle ore di riposo giornaliere previste nel caso di parto normale, dunque, se il parto è plurimo le ore vengono raddoppiate, possono essere utilizzate da entrambi genitori lavoratori dipendenti (anche contemporaneamente e nella stessa fascia oraria) e possono essere utilizzate dal padre lavoratore dipendente anche durante i periodi di congedo per maternità e parentale della madre.

Se però la madre lavoratrice non è dipendente, bensì autonoma, al padre lavoratore dipendente spettano i riposi giornalieri "aggiuntivi" previsti in caso di parto plurimo? In linea teorica a questa domanda, presentata sotto forma di interpello dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro al ministero del Lavoro, si dovrebbe rispondere di no: infatti, siccome la lavoratrice autonoma non ha diritto alle ore di riposo previste dall'art. 39, è impossibile concedere ore "aggiuntive" ad ore che non sono previste.

Il ministero ha però risposto di sì, e lo ha fatto conformandosi al parere espresso dall'Inps con la circolare n. 95 bis del 6 settembre 2006; in questo documento l'Inps, modificando la propria precedente posizione assunta con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, ha riconosciuto al padre la possibilità di fruire del beneficio del raddoppio delle ore di allattamento perché l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale tende sempre più ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed affettive del bambino.

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