Reintrodotto per legge il vecchio valore del fringe benefit auto
Il testo di legge collegato alla Finanziaria 2007 (Dl 262/06), entrato in vigore il 3 ottobre 2006, aveva aumentato il valore del fringe benefit auto, passando dal 30 al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio.
Inizialmente il ministero delle Finanze aveva deciso di dare efficacia al Dl 262/06 già a partire dal periodo d'imposta 2006, ma la ferma reazione delle parti sociali ha indotto il Governo a fare marcia indietro e a far decorrere il nuovo valore dal 1° gennaio 2007.
Nel 2007, però, per disposizioni dirette del ministero delle Finanze e dell'agenzia delle Entrate, che stavano alla finestra ad aspettare chiarimenti da parte dell'Unione europea sull'autorizzazione della percentuale di detrazione dell'Iva per gli acquisti e le spese per le auto aziendali, questo nuovo valore non è mai stato applicato.
Adesso è ufficiale: il valore del 50% scompare e al suo posto viene reintrodotta la precedente tassazione del 30%. L'art. 15 bis, comma 7, lett. a) della legge 127/07 ha infatti modificato l'art. 51, comma 4, lettera a) del Tuir (Dpr 917/86), sostituendo le parole "50 per cento" con le parole "30 per cento".
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