L'una tantum di ottobre per aumentare le pensioni basse
L'art. 5 della legge 127/07 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva, "a decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria".
Con il messaggio n. 22211 dell'11 settembre scorso l'Inps ha spiegato i requisiti, la misura e le modalità di questo trattamento economico aggiuntivo, che per il 2007 verrà erogato con la mensilità di ottobre e che dal 2008 verrà erogato con la mensilità di luglio oppure con l'ultima mensilità corrisposta nell'anno.
I destinatari della somma aggiuntiva sono i pensionati di età pari o superiore ai 64 anni che non possiedono un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps, che per l'anno 2007 è pari ad euro 8.504,73.
La misura del beneficio è determinata in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale (cioè quello con maggiore anzianità contributiva), come indicato nella seguente tabella.
Se il pensionato è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti; se il pensionato è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della tabella l'anzianità contributiva complessiva deve essere computata in ragione dell'aliquota di reversibilità riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del trattamento pensionistico.
Se il pensionato ha un reddito annuo superiore al limite reddituale ma inferiore al limite costituito dallo stesso limite aumentato della somma aggiuntiva, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza di questo secondo limite.
Nel caso in cui la pensione abbia una decorrenza successiva al 1° gennaio oppure se il pensionato compie il 64esimo anno di età nel corso dell'anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.
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