I chiarimenti del ministero del Lavoro su riposi e Cigs per gli apprendisti
La prima delle due richieste di interpello (n. 31) è stata presentata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, che è voluto ritornare sul tema del riposo settimanale, già analizzato l'11 ottobre scorso per rispondere a due domande presentate da Confcommercio.
Secondo il ministero, se un lavoratore che ha l'obbligo di reperibilità presta servizio fuori dal normale orario di lavoro, interrompendo così il suo riposo giornaliero o settimanale, dal momento della cessazione della prestazione lavorativa il conto delle ore del riposo riparte daccapo, e le ore eventualmente già fruite prima del richiamo in servizio non vengono considerate.
La seconda richiesta di interpello (n. 32) è stata presentata dalla Fisascat Cisl, che ha voluto sapere dal ministero se i lavoratori apprendisti avessero diritto a godere del trattamento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, dal momento che ne fruivano i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, sostituito dalla legge Biagi (legge 30/03), appunto, col contratto di apprendistato.
Secondo il ministero, il fatto che la legge Biagi abbia sostituito il contratto di formazione e lavoro con il contratto di apprendistato non significa automaticamente che gli apprendisti possano ugualmente godere dell'integrazione salariale straordinaria: la legge 25/55, infatti, preclude espressamente ai rapporti di apprendistato il beneficio della Cigs.
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