Il riposo settimanale del lavoratore
L'11 ottobre scorso il ministero del Lavoro ha risposto a due diversi interpelli presentati da Confcommercio sul tema del riposo settimanale dei lavoratori dipendenti.
Con il primo interpello (n. 29) l'associazione che riunisce le aziende commerciali ha chiesto di sapere se si può derogare al principio del riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, espresso dal comma 1 dell'art. 9 del Dlgs 66/03, visto che il comma 3 prevede la deroga al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica.
La risposta del ministero è stata netta: come già affermato il 1° settembre 2005 in una precedente risposta ad interpello, il superamento dei 6 giorni di lavoro consecutivo è consentito solo mediante accordo collettivo e solo in casi eccezionali connessi ad oggettive esigenze aziendali.
Con il secondo interpello (n. 30) Confcommercio ha voluto sapere come andasse interpretato il comma 1 dell'art. 9 del Dlgs 66/03, che parla di cumulo tra riposo giornaliero (art. 7 del Dlgs 66/03) e riposo settimanale (art. 9 del Dlgs 66/03). Più chiaramente, le 11 ore del riposo giornaliero vanno assorbite dalle 24 ore del riposo settimanale oppure vanno aggiunte ad esse, per un totale di 35 ore consecutive di riposo?
Il ministero ha risposto che per "cumulo" si deve intendere la somma dei due riposi, vale a dire 35 ore consecutive; ma mentre la consecutività del periodo di 24 ore (riposo settimanale) è un vincolo inderogabile, la consecutività del periodo di 35 ore (riposo giornaliero + riposo settimanale) può essere invece derogato dalle aziende se ricorre una delle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 9 del Dlgs 66/03 (attività di lavoro a turni, attività discontinue, ecc.).
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