lunedì 12 novembre 2007

La Cassa integrazione guadagni straordinaria

L'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) è generalmente previsto a favore delle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta, e ne beneficiano gli operai, impiegati e quadri (non i dirigenti e gli apprendisti). Il trattamento erogato dalla Cigs viene corrisposto in caso di:

- crisi aziendale: l'integrazione salariale viene corrisposta per non più di 12 mesi consecutivi, con possibilità di un nuovo intervento dopo che è trascorso un periodo pari a 2/3 della durata della prima concessione;

- riorganizzazione, ristrutturazione, riconversione aziendale: l'integrazione salariale viene corrisposta per non più di 24 mesi consecutivi, con possibilità di ottenere altre 2 proroghe di 12 mesi l'una se il programma di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione è particolarmente complesso;

- procedure concorsuali: l'integrazione salariale viene corrisposta per non più di 12 mesi, con possibilità di proroga per altri 6 mesi, se sussistono prospettive di continuazione e ripresa dell'attività.

Il limite di durata massima dei trattamenti di Cigs per ciascuna unità produttiva non può superare i 36 mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi.

Come per la Cigo, inoltre, anche nella Cigs l'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero e le 40 ore settimanali.

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