giovedì 22 novembre 2007

I nuovi contratti della legge Biagi

L'ultima riforma in ordine di tempo del mercato del lavoro risale alla legge 30/03 (nota anche come legge Biagi), che ha delegato il Governo ad emanare uno o più provvedimenti legislativi per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, il riordino dei contratti a contenuto formativo, la riforma del disciplina del lavoro a tempo parziale, l'istituzione di nuove tipologie di lavoro (a chiamata, accessorio, a prestazioni ripartite, ecc.) e l'adozione di provvedimenti per la certificazione dei rapporti di lavoro.

Il risultato dell'Esecutivo è stato l'emanazione del Dlgs 276/03, entrato in vigore il 24 ottobre 2003, che ha riorganizzato e disciplinato il mercato del lavoro. Le novità della riforma, che riguardano essenzialmente la formazione di nuovi contratti o la modifica di vecchi, si possono così sintetizzare:

- somministrazione di lavoro (artt. 20-28): il contratto di somministrazione di lavoro sostituisce il contratto di fornitura di lavoro temporaneo (cd. lavoro interinale) ed è quel contratto attraverso il quale un soggetto (somministratore) mette a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore) lavoratori che prestano la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore stesso;

- appalto (art. 29): il Dlgs 276/03 modifica la precedente disciplina, precisando che il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;

- distacco (art. 30): per la prima volta viene disciplinato dalla legge questo istituto, che si realizza quando il datore di lavoro, per un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa;

- trasferimento d'azienda (art. 32): il Dlgs 276/03 modifica l'art. 2112 c.c., ad esempio prevedendo l'ipotesi del trasferimento solo in caso di cessione contrattuale o di fusione;

- lavoro intermittente (art. 33-40): il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto attraverso il quale un lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente individuate dai contratti collettivi oppure svolte nel fine settimana o durante le ferie estive, natalizie e pasquali;

- lavoro ripartito (art. 41-45): il contratto di lavoro ripartito (job sharing) è il contratto mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa (cd. vincolo di solidarietà);

- lavoro a tempo parziale (art. 46): il Dlgs 276/03 modifica la precedente disciplina, definendo il contratto a tempo parziale come quel contratto contraddistinto da un orario di lavoro ridotto rispetto all'orario stabilito dalla legge e dai contratti collettivi per le ordinarie assunzioni;

- apprendistato (art. 47-53): il contratto di apprendistato viene suddiviso in tre tipologie: apprendistato con finalità di istruzione e formazione (tipo A), apprendistato professionalizzante (tipo B) e apprendistato mirato al conseguimento di un titolo di studio elevato (tipo C);

- inserimento (art. 54-59): il contratto di inserimento sostituisce il vecchio contratto di formazione e lavoro ed è quel contratto che, attraverso un progetto individuale di adattamento della professionalità, è mirato a inserire oppure reinserire nel mercato del lavoro particolari categorie di lavoratori;

- tirocinio estivo di orientamento (art. 60): giudicato incostituzionale nel 2005 (almeno fino a quando non saranno le Regioni a disciplinarlo), si tratta di un tipo di tirocinio promosso durante le vacanze estive con fini orientativi e di addestramento pratico volti ad assicurare l'acquisizione, oltre che delle conoscenze di base, anche di competenze spendibili nel mercato del lavoro

- lavoro a progetto (art. 61-69): il contratto di lavoro a progetto sostituisce il vecchio contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e si caratterizza per la presenza di un progetto specifico oppure di un programma o fase di lavoro;

- lavoro accessorio (art. 70-74): per prestazione di tipo accessorio si intende un'attività lavorativa di natura occasionale, resa da soggetti non ancora entrati nel mondo del lavoro, che vorrebbero rientrare oppure che ne sono già usciti;

- certificazione (art. 75-81): la procedura di certificazione è stata introdotta al fine di ridurre il più possibile il contenzioso che potrebbe nascere tra azienda e lavoratore in merito alla qualificazione dei contratti di lavoro.

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