venerdì 23 novembre 2007

Volontariato e tirocinio, cambia il Testo unico sull'immigrazione

Il 2 ottobre scorso è entrato in vigore il Dlgs 154/07, che ha attuato la direttiva europea sull'ingresso temporaneo di giovani extracomunitari per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

Il provvedimento ha apportato modifiche al Dlgs 286/98, l'attuale Testo unico in materia di immigrazione.

Innanzitutto è stato inserito l'art. 27 bis, che offre la possibilità di ingresso e soggiorno ai cittadini extracomunitari di età compresa tra i 20 e i 30 anni, nei limiti di un numero massimo fissato entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del ministero della Solidarietà Sociale, al fine di partecipare ad un programma di volontariato.

Possono fare richiesta di nulla-osta alla partecipazione dei programmi di volontariato solo gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, le organizzazioni non governative legalmente riconosciute e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale; una volta che lo Sportello per l'immigrazione rilascia il nulla-osta, i giovani stranieri possono avere il visto e il permesso di soggiorno (della durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore all'anno).

Secondariamente è stato modificato l'art. 39 per permettere allo studente straniero, già in possesso di un permesso di soggiorno per studio rilasciato da un Paese Ue e già iscritto a un corso universitario o a un istituto di insegnamento superiore, di venire in Italia e soggiornarvi anche più di tre mesi, senza obbligo di visto, per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi.

Da ultimo è stato inserito l'art. 39 bis, che offre la possibilità di ingresso e soggiorno ai cittadini extracomunitari:

- maggiorenni ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione e formazione tecnica superiori;

- ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi, nei limiti di un numero massimo stabilito annualmente con decreto del ministero della Solidarietà Sociale;

- dai 15 ai 18 anni, ma solo in presenza di adeguate forme di tutela;

- 14enni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti superiori o accademiche.

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