Il datore di lavoro e il sostituto d'imposta
Il datore di lavoro è la controparte del lavoratore in un rapporto di lavoro subordinato. Considerata la sua posizione di supremazia all'interno dell’impresa, il datore di lavoro possiede ed esercita una serie di poteri (da quello direttivo a quello di controllo, ecc.) nei confronti del lavoratore.
Il sostituto d'imposta è invece il soggetto che per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (chiamato appunto "sostituito") nei rapporti con l'amministrazione finanziaria: il suo compito è quello di trattenere le imposte dovute per i compensi, le pensioni o altri redditi erogati e di versarle allo Stato.
Il sostituto d'imposta è invece il soggetto che per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (chiamato appunto "sostituito") nei rapporti con l'amministrazione finanziaria: il suo compito è quello di trattenere le imposte dovute per i compensi, le pensioni o altri redditi erogati e di versarle allo Stato.
La figura del sostituto d'imposta è stata introdotta dal legislatore per un duplice scopo:
- semplificare i rapporti tra il Fisco e il contribuente;
- favorire la riscossione certa dei tributi.
Annualmente i soggetti sostituti di imposta sono tenuti a denunciare le trattenute operate attraverso una dichiarazione fatta mediante un apposito modulo, il cd. "modello 770".
Nonostante il più delle volte lo siano, non tutti i datori di lavoro sono sostituti d'imposta. Il Dpr 600/73 (e successive modificazioni) sull'accertamento delle imposte sui redditi individua i soggetti tenuti ad effettuare le ritenute di acconto sulle retribuzioni erogate: enti, società, associazioni, persone fisiche che esercitano attività da cui derivano redditi d'impresa, persone fisiche che esercitano arti e professioni, condomini e determinati fondi.
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