I lavoratori "extra" assunti nel turismo e nei pubblici esercizi
Con la nota n. 25/I/0013698 del 25 ottobre 2007 il ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito agli adempimenti connessi all'instaurazione, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, dei rapporti di lavoro c.d. "extra", vale a dire di durata non superiore a 3 giorni.
Per l'assunzione di questi lavoratori extra il legislatore ha previsto una deroga all'obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego (entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro), per cui vige ancora la disciplina stabilita dall'art. 10, comma 3, del Dlgs 368/01: "Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni […]. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni".
Per tutti gli altri adempimenti connessi all'assunzione di lavoratori extra valgono le stesse norme previste per l'assunzione dei lavoratori in generale, e cioè:
- la registrazione sul libro matricola (art. 20 del Dpr 1124/65);
- la denuncia nominativa degli assicurati (art. 4 del Dpr 322/98);
Per l'assunzione di questi lavoratori extra il legislatore ha previsto una deroga all'obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego (entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro), per cui vige ancora la disciplina stabilita dall'art. 10, comma 3, del Dlgs 368/01: "Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni […]. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni".
Per tutti gli altri adempimenti connessi all'assunzione di lavoratori extra valgono le stesse norme previste per l'assunzione dei lavoratori in generale, e cioè:
- la registrazione sul libro matricola (art. 20 del Dpr 1124/65);
- la denuncia nominativa degli assicurati (art. 4 del Dpr 322/98);
- la consegna della dichiarazione di assunzione (art. 4 bis del dlgs 297/02).
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