Il risultato finale del conguaglio di fine anno e l'ipotesi di incapienza
L'operazione di conguaglio di fine anno può dare un risultato a credito oppure un risultato a debito.
Se il risultato è a credito, significa che il totale delle ritenute operate nel corso dell'anno risulta di importo superiore rispetto a quello effettivamente dovuto per i redditi conseguiti nel medesimo periodo dal dipendente, e dunque il sostituto d'imposta è tenuto a restituire al lavoratore, nello stesso periodo di paga, l'importo eccedente.
Se il risultato è a debito, significa che il totale delle ritenute operate nel corso dell'anno risulta di importo inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto per i redditi conseguiti nel medesimo periodo dal dipendente, e dunque il sostituto d'imposta trattiene al lavoratore, nello stesso periodo di paga, l'importo mancante.
In caso di forte conguaglio a debito, ossia nel caso in cui il sostituto d'imposta debba trattenere dallo stipendio del lavoratore un'ingente somma di denaro, se la retribuzione del lavoratore non fosse sufficiente si avrebbe la cosiddetta "incapienza".
L’incapienza avviene nella gran parte dei casi quando il lavoratore intrattiene in corso d'anno più rapporti di lavoro con altri sostituti d'imposta; ben sapendo, dunque, chi sono i lavoratori che vengono assunti in corso d'anno, l’ufficio del personale delle aziende dovrà farsi rilasciare da questi lavoratori, all'atto dell’assunzione, una dichiarazione scritta con la quale essi indicano, in caso di incapienza, le modalità di pagamento della maggiore imposta:
- mediante emissione di assegno o contanti a favore del sostituto d'imposta;
Se il risultato è a debito, significa che il totale delle ritenute operate nel corso dell'anno risulta di importo inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto per i redditi conseguiti nel medesimo periodo dal dipendente, e dunque il sostituto d'imposta trattiene al lavoratore, nello stesso periodo di paga, l'importo mancante.
In caso di forte conguaglio a debito, ossia nel caso in cui il sostituto d'imposta debba trattenere dallo stipendio del lavoratore un'ingente somma di denaro, se la retribuzione del lavoratore non fosse sufficiente si avrebbe la cosiddetta "incapienza".
L’incapienza avviene nella gran parte dei casi quando il lavoratore intrattiene in corso d'anno più rapporti di lavoro con altri sostituti d'imposta; ben sapendo, dunque, chi sono i lavoratori che vengono assunti in corso d'anno, l’ufficio del personale delle aziende dovrà farsi rilasciare da questi lavoratori, all'atto dell’assunzione, una dichiarazione scritta con la quale essi indicano, in caso di incapienza, le modalità di pagamento della maggiore imposta:
- mediante emissione di assegno o contanti a favore del sostituto d'imposta;
- mediante trattenuta sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio (termine delle operazioni di conguaglio), con l'applicazione dell'interesse dello 0,50% mensile.
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