martedì 6 novembre 2007

La Cassa integrazione guadagni ordinaria

La Cassa integrazione guadagni (o Cig) è una prestazione economica erogata dall'Inps a favore di lavoratori di imprese che sono costrette a contrarre o sospendere la propria attività a causa di momentanee difficoltà aziendali. Il trattamento economico corrisposto dall'istituto previdenziale permette di garantire a questi lavoratori, che temporaneamente sospendono il lavoro o effettuano un orario inferiore a quello previsto dal contratto, un minimo di retribuzione.

La Cassa integrazione può essere di due tipi: ordinaria o straordinaria.

Il trattamento erogato dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) spetta principalmente agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere, ed è corrisposto in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

- eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;

- situazioni temporanee di mercato.

I lavoratori esclusi dall'integrazione salariale sono invece i dirigenti e gli apprendisti.

Il trattamento ordinario erogato dall'Inps è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero e le 40 ore settimanali.

La Cig ordinaria viene concessa per un massimo di 13 settimane continuative prorogabili, in casi eccezionali, per ulteriori periodi trimestrali fino ad un massimo di 52 settimane. Un'eventuale nuova domanda può essere avanzata solo dopo almeno 52 settimane di normale attività produttiva.

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