lunedì 5 novembre 2007

L'indennità economica per malattia a carico dell'Inps

Il lavoratore ammalato ha generalmente diritto a percepire prestazioni economiche assistenziali a carico dell'Inps. In particolare, godono dell'indennità giornaliera di malattia a carico Inps:

- gli operai dell'industria e dell'artigianato;

- gli operai, impiegati e quadri del commercio;

- i salariati del credito, delle assicurazioni e dell'agricoltura;

- i lavoratori soci delle cooperative.

Viceversa, ne sono esclusi gli impiegati dell'industria, dell'artigianato, del credito, delle assicurazioni e dell'agricoltura e i dirigenti in genere.

In sostituzione o ad integrazione dell'indennità a carico dell'Inps, la contrattazione collettiva può obbligare il datore di lavoro ad erogare ai lavoratori ammalati trattamenti retributivi a proprio carico.

L'indennità di malattia a carico Inps decorre dal quarto giorno di malattia e fino al 180esimo giorno in ciascun anno solare (1° gennaio-31 dicembre); ai fini del raggiungimento dei 180 giorni (o del periodo massimo indennizzabile) si computano tutte le giornate di malattia, anche se non indennizzate. I primi 3 giorni, invece, detti di carenza, sono indennizzati dal datore di lavoro.

Durante il ricovero in luogo di cura, al lavoratore ammalato che non ha familiari a carico l'indennità giornaliera a carico Inps spetta in misura pari a 2/5. Il giorno di dimissione dal luogo di cura deve essere indennizzato in misura normale.

Generalmente il datore di lavoro anticipa l'indennità di malattia per conto dell'Inps, recuperandola attraverso il conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto.

L'indennità giornaliera di malattia è calcolata in misura percentuale della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore: per "retribuzione media globale giornaliera" percepita dal lavoratore s'intende quella imponibile, ossia tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, per il compenso dell'opera prestata, compresa la quota degli emolumenti, a carattere ricorrente, non frazionati e non corrisposti nel normale periodo di paga.

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