L'indennità a carico dell'Inps per i periodi di congedo parentale
Per i periodi di congedo parentale la lavoratrice dipendente e i lavoratori dipendenti hanno diritto a ricevere un'indennità a carico dell'Inps pari al 30% della retribuzione. Se la lavoratrice fruisce del congedo parentale:
- immediatamente dopo il congedo di maternità, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità è quella del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità, senza conteggiare i ratei di mensilità aggiuntive, premi e altre competenze assimilate;
- dopo aver ripreso anche per un solo giorno l'attività lavorativa, si prende a riferimento la retribuzione relativa al periodo di ripresa dell'attività;
- in maniera frazionata, si prende a riferimento la retribuzione del mese precedente.
Agli operai l'indennità compete per le giornate comprese nel periodo di congedo parentale (incluso il sabato in caso di settimana corta), con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali e infrasettimanali; agli impiegati e quadri l'indennità compete per tutte le giornate di congedo parentale, con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.
- immediatamente dopo il congedo di maternità, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità è quella del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità, senza conteggiare i ratei di mensilità aggiuntive, premi e altre competenze assimilate;
- dopo aver ripreso anche per un solo giorno l'attività lavorativa, si prende a riferimento la retribuzione relativa al periodo di ripresa dell'attività;
- in maniera frazionata, si prende a riferimento la retribuzione del mese precedente.
Agli operai l'indennità compete per le giornate comprese nel periodo di congedo parentale (incluso il sabato in caso di settimana corta), con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali e infrasettimanali; agli impiegati e quadri l'indennità compete per tutte le giornate di congedo parentale, con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.
Questa indennità non viene corrisposta sempre e comunque. Essa infatti spetta fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi), senza condizioni di reddito, e fino al compimento degli 8 anni di età del bambino (per gli eventuali periodi di congedo parentale, massimo 10 o 11 mesi complessivi tra i genitori per ogni figlio), a condizione che il reddito individuale della lavoratrice o del lavoratore sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (se invece il reddito è superiore, il richiedente ha diritto al congedo parentale ma non alla relativa indennità).
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