Garante della privacy, il cedolino non deve contenere la voce "pignoramento"
Il Garante della privacy ha stabilito che non si può utilizzare la dicitura "pignoramento" sul cedolino della pensione, ma si devono utilizzare altre espressioni più rispettose della riservatezza della persona, come formule generiche o codici identificativi.
Con il provvedimento del 31 ottobre 2007 il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto il ricorso di un pensionato che si è rivolto all'Authority per chiedere la sostituzione del termine "pignoramento", utilizzato per indicare nel foglio paga una trattenuta che gli veniva operata, con espressioni più generiche che non consentissero a terzi di venire immediatamente a conoscenza di delicati aspetti della propria sfera privata.
In sua difesa l'istituto previdenziale ha fatto presente che la dicitura "pignoramento" è generica, perché si limita ad evidenziare una trattenuta per pignoramento senza indicarne la causa; ciononostante, l'istituto si è reso disponibile a utilizzare un'altra formula.
Il Garante della privacy ha ritenuto sì lecito l'uso di dati necessari a documentare le diverse voci del cedolino, in modo da poter verificare l'esattezza della retribuzione, ma le finalità di documentazione e di trasparenza possono essere perseguite diversamente, ad esempio mediante l'utilizzo di codici identificativi o di diciture meno specifiche, come "trattenute presso terzi" o "recupero obbligatorio".
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