domenica 9 dicembre 2007

Presto un modulo combatterà le "dimissioni in bianco"

Il 23 novembre scorso è entrata in vigore la legge 188/2007, che disciplina le modalità di risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni del lavoratore o del prestatore d'opera.

Il testo legislativo si compone di un solo articolo, suddiviso in 7 commi, che al comma 1 prevede l'obbligo, da parte del lavoratore o del prestatore d'opera che abbia intenzione di recedere dal contratto di lavoro, di presentare le dimissioni su appositi moduli ministeriali (di prossima emanazione) che saranno disponibili presso le Direzioni provinciali del lavoro, gli uffici comunali, i Centri per l'impiego e anche il sito Internet del ministero del Lavoro.

I moduli, che avranno una validità di soli 15 giorni dalla data di emissione, riporteranno un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione e spazi destinati all'identificazione del lavoratore o del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.

I contratti interessati sono quelli di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale e i contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 c.c.

Lo scopo della legge è quello di combattere il fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco", che si verifica quando il datore di lavoro impone al lavoratore di sottoscrivere, spesso all'atto stesso dell'assunzione, una lettera di dimissioni priva di data: sotto la minaccia costante del licenziamento (camuffato da dimissioni), il lavoratore presta così la propria opera senza rivendicare diritti, chiedere permessi oppure assentarsi per malattia o maternità.

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