Telelavoro, i rimborsi spese non sono assoggettati a ritenuta fiscale
L'agenzia delle Entrate ha risolto un dubbio riguardante la disciplina fiscale delle spese telefoniche rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore nella sua attività di telelavoro.
Con la risoluzione n. 357/E del 7 dicembre 2007 l'agenzia ha risposto ad un quesito proposto da un ente pubblico, il quale chiedeva se i rimborsi dei costi telefonici dei telelavoratori avessero natura risarcitoria oppure retributiva.
Dopo aver ricordato il principio di determinazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 del Tuir), secondo cui fanno parte del reddito tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, l'agenzia ha rispolverato il contenuto di una sua circolare di dieci anni prima (circolare n. 326 del 1997), che escludeva dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente i rimborsi relativi a spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito e di competenza del datore di lavoro, che vengono anticipate dal lavoratore per snellezza operativa.
Sulla scorta di questo parere, l'agenzia ha risposto che le somme erogate dal datore di lavoro per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici oggetto del quesito non vanno assoggettate a ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, dal momento che sono sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e, quindi, servono a svolgere l'attività lavorativa.
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