Dal 1° gennaio 2008 gli interessi legali salgono al 3%
L'art. 1284 c.c., così come riformato dall'art. 2, comma 185, della legge 662/96, stabilisce che il ministro dell'Economia (ex ministro del Tesoro, a cui la legge faceva in origine riferimento) può modificare ogni anno la misura del saggio degli interessi legali (sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno) attraverso un proprio decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente cui il saggio si riferisce. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del tasso, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Con decreto del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, il ministro dell'Economia ha modificato il tasso di interesse legale, fissandolo con decorrenza 1° gennaio 2008 al 3% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2007 il saggio era fissato al 2,5%).
Con decreto del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, il ministro dell'Economia ha modificato il tasso di interesse legale, fissandolo con decorrenza 1° gennaio 2008 al 3% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2007 il saggio era fissato al 2,5%).
Con circolare n. 140 del 21 dicembre 2007 l'Inps ha reso noto che il nuovo tasso sarà applicato, nei casi previsti dalla normativa attuale, ai crediti contributivi il cui pagamento avverrà dal 1° gennaio 2008 in poi.
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