martedì 22 gennaio 2008

Le novità del contratto a tempo determinato

La legge di riforma del Welfare (legge 247/07) ha parzialmente modificato la disciplina del lavoro a tempo determinato, contenuta nel Dlgs 368/01.

Innanzitutto all'art. 1 del Dlgs 368/01 è stato inserito un nuovo comma, denominato "01", che così recita: "Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato". Questa premessa, nell'intenzione del legislatore, servirebbe a rafforzare il concetto secondo cui il modello contrattuale normale di lavoro non prevede scadenza.

La principale novità della riforma riguarda la successione di contratti a termine. Il nuovo comma 4-bis dell'art. 5 prevede che "qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2 [cioè dal momento del superamento del termine, ndr]". Sono esenti da questa disciplina i dirigenti (nuovo art. 10, comma 4), le attività stagionali (previste dal Dpr 1525/63 e successive modificazioni) e quelle che saranno in futuro individuate dagli avvisi comuni e dalla contrattazione collettiva.

Ma non è finita. Lo stesso comma 4-bis concede la possibilità di stipulare, una volta trascorso il limite dei 36 mesi, "un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti" per una sola volta, "a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato". La durata di questo nuovo contratto è sottratta alla disponibilità delle parti, che devono attenersi alle indicazioni fornite dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro attraverso l'adozione di avvisi comuni.

Per dare tempo ai datori di lavoro di assorbire questa novità, il legislatore ha previsto che i contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008 continuino fino al loro naturale termine, in deroga al limite dei 36 mesi; sempre ai fini del computo dei 36 mesi, i contratti a termine stipulati tra il 1° gennaio 2008 e il 1° aprile 2009 non si sommano a quelli stipulati prima del 2008, ma se si verifica un'assunzione a termine (beninteso, sempre fra le stesse parti e per mansioni equivalenti) dopo il 1° aprile 2009, la sommatoria riguarda tutti i contratti, anche quelli avvenuti prima del 2008.

Viene poi ridisciplinato il diritto di precedenza dei lavoratori a termine nelle assunzioni a tempo indeterminato (prima individuato dalla contrattazione collettiva):

- il lavoratore subordinato che, attraverso uno o più contratti a termine, presta attività nella stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate per le stesse mansioni entro i successivi 12 mesi (nuovo art. 5, comma 4-quater), a condizione che manifesti la propria volontà ad instaurare un contratto di lavoro indeterminato entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto (nuovo art. 5, comma 4-sexies);

- nelle attività stagionali il lavoratore già assunto a termine ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato con lo stesso datore (nuovo art. 5, comma 4-quinquies), a condizione che manifesti la propria volontà ad instaurare un contratto di lavoro indeterminato entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto (nuovo art. 5, comma 4-sexies).

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