Le novità del contratto a tempo determinato
Ma non è finita. Lo stesso comma 4-bis concede la possibilità di stipulare, una volta trascorso il limite dei 36 mesi, "un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti" per una sola volta, "a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato". La durata di questo nuovo contratto è sottratta alla disponibilità delle parti, che devono attenersi alle indicazioni fornite dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro attraverso l'adozione di avvisi comuni.
Per dare tempo ai datori di lavoro di assorbire questa novità, il legislatore ha previsto che i contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008 continuino fino al loro naturale termine, in deroga al limite dei 36 mesi; sempre ai fini del computo dei 36 mesi, i contratti a termine stipulati tra il 1° gennaio 2008 e il 1° aprile 2009 non si sommano a quelli stipulati prima del 2008, ma se si verifica un'assunzione a termine (beninteso, sempre fra le stesse parti e per mansioni equivalenti) dopo il 1° aprile 2009, la sommatoria riguarda tutti i contratti, anche quelli avvenuti prima del 2008.
Viene poi ridisciplinato il diritto di precedenza dei lavoratori a termine nelle assunzioni a tempo indeterminato (prima individuato dalla contrattazione collettiva):
- il lavoratore subordinato che, attraverso uno o più contratti a termine, presta attività nella stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate per le stesse mansioni entro i successivi 12 mesi (nuovo art. 5, comma 4-quater), a condizione che manifesti la propria volontà ad instaurare un contratto di lavoro indeterminato entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto (nuovo art. 5, comma 4-sexies);
- nelle attività stagionali il lavoratore già assunto a termine ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato con lo stesso datore (nuovo art. 5, comma 4-quinquies), a condizione che manifesti la propria volontà ad instaurare un contratto di lavoro indeterminato entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto (nuovo art. 5, comma 4-sexies).
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