venerdì 11 gennaio 2008

Le somme rimborsate al dipendente straniero per le spese scolastiche

Con la risoluzione n. 378 del 17 dicembre 2007 l'agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società multinazionale con stabilimenti sparsi per il mondo, che ha deciso di riconoscere ai propri dipendenti, a titolo di incentivo, il rimborso delle spese scolastiche sostenute per i figli in caso di trasferimento in una sede estera del lavoratore con tutta la famiglia. In caso di trasferimento in Italia di un dipendente straniero seguito dai suoi familiari - si chiede la società - le somme erogate dal datore di lavoro per rimborsare le spese scolastiche (asilo nido, scuola materna, scuole elementari, medie e superiori) dei figli concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente?

L'agenzia delle Entrate ha risposto che il caso in questione potrebbe rientrare tra le ipotesi previste all'art. 51, comma 2, lett. f bis), del Dpr 917/86 (Tuir), secondo il quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 [il coniuge, i figli e le altre persone indicate nell'art. 433 c.c., ndr], nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.

Perché non concorrano a formare reddito, spiega l'agenzia, le somme (erogate direttamente dal datore di lavoro al dipendente o rimborsate a quest'ultimo dietro presentazione di fatture) devono essere utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti; se invece queste fossero messe a disposizione solo di alcuni lavoratori, esse costituirebbero fringe benefit per gli utilizzatori e concorrerebbero sì alla formazione del reddito di lavoro dipendente (circolare dell'agenzia delle Entrate n. 238/E del 22 dicembre 2000).

La categoria cui la società multinazionale fa riferimento, cioè quella dei soggetti cosiddetti "expatriates" o "assignees", possono essere considerati una categoria di dipendenti ai quali viene assicurato lo stesso trattamento, indipendentemente dallo Stato di provenienza o di destinazione. Per questo motivo, l'assegno di studio corrisposto al dipendente che sostiene spese per la formazione scolastica dei figli non deve concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. f bis), del Dpr 917/86.

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