giovedì 13 marzo 2008

Dimissioni volontarie, il lavoratore deve essere assistito

Sebbene in estremo ritardo, con la circolare del 4 marzo il ministero del Lavoro ha fornito le indispensabili istruzioni operative al decreto interministeriale 21 gennaio 2008, che ha reso efficace le norme sulle dimissioni volontarie contenute nella legge 188/07.

È interessante notare come sul tema siano avvenuti in pochi mesi molti cambiamenti. Facciamo degli esempi. La legge 188/07 prevedeva l’utilizzo di moduli cartacei, mentre il decreto interministeriale ha previsto l’uso esclusivo di moduli telematici. Il modulo emanato in allegato al decreto è stato modificato dopo appena una settimana. Il decreto prevedeva poi che il modulo potesse essere inviato dal lavoratore o da un soggetto abilitato, invece la circolare del 4 marzo ha chiarito che ad inoltrare il modulo sono solo i soggetti abilitati. È quest’ultimo aspetto che rappresenta la novità più rilevante della circolare ministeriale, uscita poche ore prima dall’entrata in vigore delle nuove norme sulle dimissioni certificate.

Sulla base delle indicazioni ministeriali, quindi, la procedura da seguire per i lavoratori che vogliono dimettersi è la seguente: devono presentarsi presso le strutture di uno dei soggetti abilitati (che ad oggi sono le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, i Centri per l’impiego e i comuni) e lì compilare e inviare il modello MDV.
Sul proprio sito il ministero del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti una pagina dedicata alle dimissioni volontarie (www.lavoro.gov.it/mdv) che prevede la divisione tra cittadini e soggetti intermediari: ai primi è soltanto permesso precompilare il modulo (per velocizzare la pratica), ai secondi invece ne è concesso l’invio.

La circolare chiarisce anche altre cose. Ad esempio, precisa che le norme sulle dimissioni volontarie non devono applicarsi alle seguenti ipotesi:

- accordi di risoluzione consensuali bilaterali;

- dimissioni presentate dal lavoratore durante il periodo di prova;

- dimissioni per giusta causa;

- dimissioni nei rapporti di lavoro marittimo;

- dimissioni degli amministratori di società.

Dal punto di vista dei destinatari delle nuove norme, la circolare elenca le tipologie di datori di lavoro e quelle di lavoratori. Per datori di lavoro si intendono i datori di lavoro privati, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, le associazioni, le onlus, gli esercenti delle arti e professioni e le società cooperative.
Per lavoratori si intendono i lavoratori subordinati (operai, impiegati, quadri e dirigenti), i collaboratori a progetto, i collaboratori occasionali, i titolari di “mini co.co.co.”, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e i soci lavoratori di cooperative.

Rispetto al punto critico della normativa, ossia l’ipotesi del lavoratore che si dimette senza la forma richiesta e diventa irrintracciabile, si sperava che la circolare fornisse una soluzione. Così non è stato. Di conseguenza, nel caso in cui un lavoratore si dimettesse senza consegnare l’MDV e dal giorno dopo non si presentasse più al lavoro, il datore di lavoro potrebbe comportarsi in due modi:

- considerare il lavoratore ancora in servizio e aprire nei suoi confronti un procedimento disciplinare che termini con il licenziamento;

- considerare risolto il rapporto di lavoro per fatti concludenti (molto difficile da provare).

Ulteriori dubbi non ancora sciolti riguardano la sezione 4 (entrambi i campi) e la sezione 2 (perché si fa riferimento solo al datore di lavoro e non anche al committente?).

7 commenti:

Anonimo ha detto...

Salve,
cosa si intende con la risoluzione del rapporto per per fatti concludenti (molto difficile da provare)?

studio modena ha detto...

Significa riuscire a provare senza ombra di dubbio che la volontà del lavoratore è quella di dimettersi, in assenza di documenti scritti.

Ciò si verifica, ad esempio, quando il lavoratore comunica sul posto di lavoro (in presenza di testimoni, dunque) la sua volontà di recedere volontariamente dal rapporto di lavoro e successivamente attua tale volontà non presentandosi nei giorni seguenti sul posto di lavoro.

Anonimo ha detto...

Buonasera,
a me interessa da quanto scatta il termine di preavviso ? P.E. Se un dipendente va alla dpl e presenta con il 01.01.04 le sue dimissioni, aspetta 10 g. (ha una validità di 15 g.)e poi presente con il 20.04 il Mod. per le dimissioni - in più nel commercio il Preavviso scatta solo con il 01 o 16 del mese ??????
Grazie

studio modena ha detto...

La nuovissima circolare del 25 marzo corregge la precedente indicazione della data da inserire nel campo "data dimissioni".

Mentre la circolare del 4 marzo faceva riferimento al primo giorno di non lavoro, la nuova circolare prevede invece che nel campo "data dimissioni" vada inserito il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro.

Ad ogni modo, nell'attuale situazione (piena di dubbi e perplessità) noi riteniamo che la soluzione migliore è inserire la data del giorno in cui il lavoratore consegnerà materialmente il modulo ministeriale al datore di lavoro.

Preso atto delle dimissioni, il datore di lavoro comunicherà verbalmente o per iscritto al lavoratore, sulla base del contratto collettivo, l'ultimo giorno di lavoro.

studio modena ha detto...

Confermiamo inoltre che nel Contratto collettivo del settore Commercio il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese di presentazione delle dimissioni.

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
vorrei sapere se i lavoratori domestici sono dentro la precedura delle dimissioni volontarie.
Grazie

studio modena ha detto...

Sì, anche i lavoratori domestici, all'atto delle dimissioni, devono presentare ai propri datori di lavoro la stampa del modulo delle dimissioni volontarie inviato al ministero del Lavoro.