lunedì 3 marzo 2008

Il valore della rivalutazione del Tfr fissato a gennaio 2008

L'art. 2120 del codice civile stabilisce che il trattamento di fine rapporto accantonato alla fine di ogni anno deve essere rivalutato applicando due tassi, costituiti da:

- 1,5% in misura fissa;

- 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Per il mese di gennaio 2008 l’indice dei prezzi al consumo comunicato dall’Istat è 132,2, con una differenza rispetto a dicembre 2007 pari a 0,303490. Il 75% di questo aumento è quindi pari a 0,227618, al quale va sommato 1/12 del tasso fisso (1,5), cioè 0,125. La somma dei due importi (0,227618 + 0,125) dà il valore della rivalutazione del Tfr di gennaio 2008, pari a 0,352618.

In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata; per la restante parte dell'anno si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella cioè che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione maturata dai lavoratori deve essere tassata separatamente dal Tfr, attraverso l'imposta sostitutiva dell'11%. Il prelievo si effettua alla fine dell'anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

La rivalutazione non riguarda la quota di Tfr versata dai dipendenti ai fondi di previdenza complementare, mentre devono essere rivalutate dai datori di lavoro le quote di Tfr maturate dai lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti che sono state trasferite al fondo di Tesoreria presso l'Inps.

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