venerdì 18 aprile 2008

Se il lavoratore rifiuta la lettera di licenziamento

Il datore che vuole comunicare ad un proprio lavoratore il suo licenziamento deve farlo attraverso la forma scritta, quale elemento certo e costitutivo della volontà di recesso; al contrario, il licenziamento intimato verbalmente non produce alcun effetto, e il rapporto di lavoro continua a svolgersi regolarmente.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione della lettera di licenziamento, la legge non si pronuncia; di conseguenza, si devono ritenere valide tutte le forme che garantiscono la ricezione della comunicazione di licenziamento, compreso il recapito nelle mani del destinatario.
A questo proposito, come ci si deve comportare di fronte al rifiuto del lavoratore di ricevere la comunicazione scritta? Nella sentenza n. 12571 del 12 novembre 1999 la Corte di cassazione stabilisce che:

È principio fondamentale del nostro diritto, sia sostanziale che processuale, che il rifiuto di una prestazione o di un adempimento da parte del destinatario non possa risolversi a danno dell’obbligato, inficiandone l’adempimento. […] Tale principio vale anche per la comunicazione di un atto unilaterale recettizio, quale è il licenziamento: il rifiuto di ricevere l’atto scritto di licenziamento non toglie che la comunicazione del medesimo sia regolarmente avvenuta.

Questo principio, però, non è vero in assoluto. Non esiste infatti un obbligo incondizionato da parte di un soggetto di accettare la consegna di comunicazioni scritte da parte di un altro soggetto e in qualunque situazione. Al di fuori dei casi in cui la comunicazione venga effettuata tramite ufficiale giudiziario o servizio postale, in cui certamente l’obbligo di ricezione sussiste, in tutti gli altri casi la soggezione del destinatario all’obbligo di ricezione dipende dalle situazioni e dai rapporti giuridici (Cassazione, sentenza n. 7620 del 5 giugno 2001). Ciò può avvenire, ad esempio, quando due soggetti «siano uniti da uno stretto vincolo contrattuale che comporti, o possa comportare, una serie di comunicazioni reciproche, ed anche quella comunicazione specifica si inserisca all’interno del rapporto negoziale» (Cassazione, sentenza n. 23061 del 5 novembre 2007).

In altre parole, nell’ambito del lavoro subordinato, il vincolo che lega il prestatore di lavoro al datore determina una soggezione del primo nei confronti del secondo tale per cui si attiva la presunzione di conoscenza se il tentativo di consegnare l’atto di licenziamento viene effettuato sul posto di lavoro; viceversa, se il tentativo viene effettuato in un luogo pubblico e al di fuori dell’orario di lavoro, non opera la presunzione di conoscenza.

Nessun commento: