Le tutele del lavoratore italiano in un paese extraUe con accordi
Il lavoratore italiano all’estero gode di regimi sanitari e previdenziali diversi, a seconda che l’attività lavorativa sia prestata in un paese comunitario, in un paese extracomunitario con il quale l’Italia ha stipulato accordi oppure in un paese extracomunitario con il quale l’Italia non ha stipulato accordi.
Il lavoratore che viene occupato in un paese extracomunitario con il quale l’Italia ha stipulato accordi di assistenza sanitaria e/o di sicurezza sociale è soggetto alle norme di questi accordi.
Se ad esempio un lavoratore italiano va in un paese extracomunitario con il quale l’Italia ha stipulato una convenzione di assistenza sanitaria e qui si ammala, si procede secondo quanto previsto dalla convenzione: se questa prevede una forma di assistenza sanitaria diretta, il lavoratore riceverà gratuitamente le cure sanitarie previste dal servizio sanitario del paese extracomunitario; se invece la convenzione prevede una forma di assistenza sanitaria indiretta, il lavoratore (o l’azienda per la quale lavora) pagherà preventivamente le spese per le cure sanitarie ricevute nel paese extracomunitario ed entro tre mesi dall’ultimo pagamento effettuato ne chiederà il rimborso all’Ambasciata o al Consolato territorialmente competente oppure al ministero della Salute.
In materia previdenziale le convenzioni di sicurezza sociale prevedono quale debba essere la legislazione da applicare: se si applica la legge italiana i contributi devono essere versati in Italia, se invece si applica la legge del paese extracomunitario i contributi devono essere versati presso l’ente di previdenza straniero.
Il lavoratore che viene occupato in un paese extracomunitario con il quale l’Italia ha stipulato accordi di assistenza sanitaria e/o di sicurezza sociale è soggetto alle norme di questi accordi.
Se ad esempio un lavoratore italiano va in un paese extracomunitario con il quale l’Italia ha stipulato una convenzione di assistenza sanitaria e qui si ammala, si procede secondo quanto previsto dalla convenzione: se questa prevede una forma di assistenza sanitaria diretta, il lavoratore riceverà gratuitamente le cure sanitarie previste dal servizio sanitario del paese extracomunitario; se invece la convenzione prevede una forma di assistenza sanitaria indiretta, il lavoratore (o l’azienda per la quale lavora) pagherà preventivamente le spese per le cure sanitarie ricevute nel paese extracomunitario ed entro tre mesi dall’ultimo pagamento effettuato ne chiederà il rimborso all’Ambasciata o al Consolato territorialmente competente oppure al ministero della Salute.
In materia previdenziale le convenzioni di sicurezza sociale prevedono quale debba essere la legislazione da applicare: se si applica la legge italiana i contributi devono essere versati in Italia, se invece si applica la legge del paese extracomunitario i contributi devono essere versati presso l’ente di previdenza straniero.
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