Fringe benefit auto, anche per il Fisco si deve tornare al 30%
In seguito al nuovo orientamento ministeriale relativo alla ritenuta del fringe benefit auto, reso pubblico mediante comunicato stampa del 21 marzo 2007, l'agenzia delle Entrate ha emesso il 17 aprile scorso una circolare con la quale si allinea alla presa di posizione del ministero del Lavoro.
La circolare n. 21/E prevede infatti che il sostituto d'imposta calcoli le ritenute relative all'anno 2007 considerando il coefficiente del 30% da applicare all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall'Aci.
Le maggiori ritenute eventualmente effettuate nei primi mesi del 2007 (calcolate applicando il coefficiente del 50%) possono essere recuperate nel corso del 2007 oppure, qualora ciò comporti difficoltà operative per il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno.
Riguardo ai lavoratori cessati nel corso dell'anno 2007, il sostituto d'imposta può effettuare il conguaglio utilizzando il coefficiente del 30%.
Infine, per via dell'unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale (Dlgs 314/97), il sostituto d'imposta deve calcolare la base imponibile previdenziale del fringe benefit auto tenendo conto dello stesso coefficiente del 30%.
La circolare n. 21/E prevede infatti che il sostituto d'imposta calcoli le ritenute relative all'anno 2007 considerando il coefficiente del 30% da applicare all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall'Aci.
Le maggiori ritenute eventualmente effettuate nei primi mesi del 2007 (calcolate applicando il coefficiente del 50%) possono essere recuperate nel corso del 2007 oppure, qualora ciò comporti difficoltà operative per il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno.
Riguardo ai lavoratori cessati nel corso dell'anno 2007, il sostituto d'imposta può effettuare il conguaglio utilizzando il coefficiente del 30%.
Infine, per via dell'unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale (Dlgs 314/97), il sostituto d'imposta deve calcolare la base imponibile previdenziale del fringe benefit auto tenendo conto dello stesso coefficiente del 30%.
Nessun commento:
Posta un commento