Sentenza della Ctr di Bari: l'incentivo all'esodo non va tassato
Prendendo le distanze da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente costituiscono reddito imponibile da lavoro dipendente, nella sentenza n. 67/9/07 la Commissione tributaria regionale di Bari ha attribuito a tali somme natura di mera liberalità e perciò esentasse, riconoscendo il diritto di un contribuente al rimborso della ritenuta fiscale operata dal datore di lavoro sulle somme percepite a titolo di incentivo all'esodo.
Diversamente dalla giurisprudenza prevalente, secondo la quale le somme corrisposte come incentivo non hanno natura liberale né eccezionale, ma anzi costituiscono reddito imponibile da lavoro dipendente (ad esempio, sentenza della stessa Ctr di Bari n. 240/23/03 del 2 ottobre 2003 o sentenza della Cassazione n. 15680 del 12 agosto 2004), i giudici tributari pugliesi hanno individuato nel caso di specie l'ipotesi, prevista dalla vecchia formulazione dell'art. 48, comma 2, lettera f) del Tuir (ora art. 51), di elargizioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.
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