Che cosa sono le stock option?
Le stock option sono una forma di azionariato che coinvolge i dipendenti di un'azienda e che gode di un trattamento fiscale di miglior favore.
Esistono due differenti tipologie di stock option: quelle offerte dall'azienda alla generalità dei dipendenti (cd. "azionariato popolare") e quelle offerte dall'azienda a particolari categorie di dipendenti o a dipendenti singoli (cd. "piani di azionariato").
Per quanto riguarda le stock option offerte dall'azienda alla generalità dei dipendenti (art. 51, comma 2, lettera g, del Tuir), il valore delle azioni offerte non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite di 2.065,83 euro per ogni periodo d'imposta, a condizione però che il dipendente non le ceda all'azienda entro i primi 3 anni dalla sua percezione (altrimenti l'importo delle azioni, nel limite di 2.065,83 euro, verrebbe assoggettato a tassazione nel periodo di imposta relativo all'avvenuta cessione).
Per quanto riguarda le stock option offerte dall'azienda alla generalità dei dipendenti (art. 51, comma 2, lettera g, del Tuir), il valore delle azioni offerte non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite di 2.065,83 euro per ogni periodo d'imposta, a condizione però che il dipendente non le ceda all'azienda entro i primi 3 anni dalla sua percezione (altrimenti l'importo delle azioni, nel limite di 2.065,83 euro, verrebbe assoggettato a tassazione nel periodo di imposta relativo all'avvenuta cessione).
Per quanto riguarda le stock option offerte dall'azienda a particolari categorie di dipendenti o a dipendenti singoli, bisogna distinguere tra l'assegnazione di azioni avvenuta prima del 5 luglio 2006 e l'assegnazione di azioni avvenuta a partire dal 5 luglio 2006:
- nel primo caso si applica solamente la disposizione dell'art. 51, comma 2, lettera g bis, del Tuir, secondo la quale la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'acquisto delle azioni sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta e che le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10%;
- nel primo caso si applica solamente la disposizione dell'art. 51, comma 2, lettera g bis, del Tuir, secondo la quale la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'acquisto delle azioni sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta e che le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10%;
- nel secondo caso si applica la nuova formulazione dell'art. 51, comma 2 bis, del Tuir (così come modificato dal Dl 262/06), che integra l'art. 51, comma 2, lettera g bis, per cui la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, alle seguenti condizioni: a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.
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