giovedì 9 agosto 2007

Per l'agenzia delle Entrate l'incentivo all'esodo va sempre tassato

Con la risoluzione n. 208/E del 6 agosto 2007 l'agenzia delle Entrate ha voluto chiarire il proprio orientamento sulla tassabilità delle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato a titolo di incentivo all'esodo volontario dei lavoratori dipendenti.

Il suo punto di vista si discosta integralmente dalla recente sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari, che aveva equiparato le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo ad elargizioni liberali eccezionali e non ricorrenti, e come tali non tassabili.

Al di là del nome che viene dato per definirle, spiega l'agenzia delle Entrate, le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato devono essere integralmente assoggettate ad imposta.

Distinguere tra "indennità di prepensionamento", "incentivo alle dimissioni" o "incentivo all'esodo" non fa differenza: in tutti i casi bisogna far rientrare le somme nell'art. 17, comma 1, lett. a) del Tuir ("altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione") e ad esse si applica il regime di tassazione previsto dall'art. 19, comma 2 del Tuir; si tratta dello stesso regime fiscale previsto per il trattamento di fine rapporto.

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