Il divieto di lavoro si estende alle mamme collaboratrici a progetto
Martedì 23 ottobre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 il decreto del 12 luglio 2007 col quale il ministero del Lavoro ha esteso ai committenti di lavoratrici a progetto (e categorie assimilate iscritte alla gestione separata dell’Inps) il divieto previsto dall’art. 16 del Dlgs 151/01 di adibire le donne al lavoro nei due mesi prima della data presunta del parto e fino a tre mesi dopo la data effettiva del parto.
Le lavoratrici a progetto (e categorie assimilate) che in forza di questo divieto sono tenute ad astenersi dall'attività lavorativa hanno diritto ad ottenere una proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva disposizione più favorevole del contratto individuale.
I periodi di astensione dal lavoro per i quali viene corrisposta l’indennità di maternità vengono coperti da contribuzione figurativa.
Oltre a riguardare i committenti, il divieto deve essere osservato anche dagli associanti in partecipazione nei confronti delle associate in partecipazione iscritte alla gestione separata.
Oltre a riguardare i committenti, il divieto deve essere osservato anche dagli associanti in partecipazione nei confronti delle associate in partecipazione iscritte alla gestione separata.
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