Il congedo per la malattia del figlio
L'art. 47 del Dlgs 151/01 stabilisce che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.
Ciascun genitore ha inoltre diritto, sempre in alternativa l'uno all'altro, di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
Per fruire di tale congedo il genitore deve presentare al datore di lavoro il certificato di malattia; se poi la malattia dà luogo a ricovero ospedaliero, il genitore può interrompere il decorso delle ferie in godimento per il periodo corrispondente alla malattia.
A questo tipo di congedo, che spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
I periodi di congedo per la malattia del figlio non sono retribuiti, ma solo computati nell'anzianità di servizio del lavoratore, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13esima mensilità.
Ciascun genitore ha inoltre diritto, sempre in alternativa l'uno all'altro, di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
Per fruire di tale congedo il genitore deve presentare al datore di lavoro il certificato di malattia; se poi la malattia dà luogo a ricovero ospedaliero, il genitore può interrompere il decorso delle ferie in godimento per il periodo corrispondente alla malattia.
A questo tipo di congedo, che spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
I periodi di congedo per la malattia del figlio non sono retribuiti, ma solo computati nell'anzianità di servizio del lavoratore, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13esima mensilità.
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