lunedì 8 ottobre 2007

Gli assistenti di vendita nei centri commerciali sono videoterminalisti?

Domanda di un lettore del blog a proposito dei lavoratori videoterminalisti:

Chiedo info su un tipo di lavoro di nuova generazione. Presso alcuni centri commerciali sono stati attrezzati dei punti di assistenza clienti. Il lavoratore adibito passa l'intero turno di lavoro in piedi davanti ad un terminale per svolgere mansioni di richieste assistenza articolo difettoso per lo più tramite email e attivazione di servizi quali telefonia etc... E' da considerarsi lavoratore videoterminalista?

Tutti i datori di lavoro devono seguire le norme in materia di salute dei lavoratori contenute nel Dlgs 626/94 e nei decreti collegati, comprese quelle riguardanti l'attività del videoterminalista, vale a dire il dipendente che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore alla settimana.

Ecco il punto. Nonostante si è soliti raffigurare il "videoterminalista" come colui che lavora in un ufficio oppure in un call center, seduto davanti ad una scrivania con tastiera e monitor, in realtà tutti i lavoratori sono da considerare videoterminalisti, se solo adoperano il videoterminale per le loro abituali attività lavorative.

Nei centri commerciali è diffusissima la figura dell'assistente di vendita che lavora all'interno di punti informativi, cosiddetti "funghi": questi spazi, provvisti di computer ma in molti casi privi di sedie o sgabelli, sono senza dubbio inidonei ad ospitare un lavoratore per più di qualche ora al giorno. Un lavoratore che fosse adibito per tutto il turno a prestare assistenza ai clienti all'interno di queste postazioni si potrebbe senz'altro definire videoterminalista, e l'eventuale assenza di sedie o sgabelli sarebbe da considerare una palese violazione delle disposizioni previste dal decreto 2 ottobre 2000 per il lavoro al videoterminale.

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