Il contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è stato introdotto dal Dlgs 276/03 (artt. 54 e ss.) ed è quel tipo di contratto che viene stipulato per inserire o reinserire nel mercato del lavoro i seguenti soggetti:
- giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
- disoccupati che hanno dai 50 anni in su;
- lavoratori che non hanno lavorato nell'ultimo biennio e che vogliono riprendere l'attività lavorativa;
- donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
- persone con grave handicap fisico o psichico.
Il contratto di inserimento può essere stipulato da enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, associazioni socio-culturali, associazioni sportive, fondazioni, enti di ricerca e organizzazioni e associazioni di categoria.
La sua durata non può essere inferiore a 9 mesi e superiore a 18; fa eccezione il contratto stipulato con soggetti portatori di handicap, che può raggiungere i 36 mesi. Nel computo della durata massima non bisogna tener conto dei periodi di assenza per maternità e del servizio di leva.
All'interno del contratto, poi, il datore di lavoro deve definire un progetto individuale di inserimento, da concordare con il lavoratore, per adeguare le sue competenze professionali al contesto lavorativo.
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