venerdì 21 dicembre 2007

Il lavoro domenicale e lo slittamento del riposo settimanale

La storia riguarda un lavoratore turnista che, dopo aver prestato la propria attività per venti domeniche consecutive senza ricevere maggiorazioni (non previste dal contratto collettivo) e senza fruire del riposo settimanale entro il sesto giorno lavorativo, si è rivolto al Tribunale per chiedere la condanna del datore di lavoro.

Il Tribunale dava ragione al lavoratore, stabilendo che, nonostante l'assenza di una specifica previsione contrattuale, spetta comunque una maggiorazione per il lavoro prestato di domenica, oltre all'indennità per aver prestato lavoro oltre il sesto giorno.

Il datore di lavoro ricorreva quindi alla Corte di cassazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe dovuto riconoscere il diritto ad una maggiorazione (per il lavoro domenicale) non prevista da alcuna fonte contrattuale.

I giudici della Suprema Corte hanno però respinto il ricorso presentato dal datore di lavoro: la maggiorazione per il lavoro domenicale - hanno sostenuto i giudici nella sentenza n. 18708 del 6 settembre 2007 - va in ogni caso riconosciuta al lavoratore in virtù dell'art. 2109, comma 1, c.c. (il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica), che individua nella domenica un giorno diverso dagli altri. La maggiorazione domenicale è quindi un riconoscimento retributivo (a titolo indennitario) per la maggiore penosità del lavoro prestato in quella giornata.

Per quanto riguarda lo slittamento del giorno di riposo settimanale e la conseguente maggiorazione per il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, i giudici hanno riconosciuto che tale compenso spetta a titolo di indennizzo per la privazione della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche.

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