La pluriefficacia delle comunicazioni cartacee per i domestici
Con la nota n. 467 del 18 gennaio 2008 il ministero del Lavoro ha voluto chiarire meglio le regole che riguardano i datori di lavoro domestico in materia di comunicazioni obbligatorie.
Il decreto interministeriale 30 ottobre 2007, entrato in vigore lo scorso 11 gennaio, ha previsto che i datori di lavoro domestico possono derogare all'obbligo generale di invio telematico delle comunicazioni obbligatorie attraverso la compilazione e la trasmissione dei nuovi moduli ministeriali in formato cartaceo.
Questa modalità di invio, alternativa a quella on line, è praticabile in realtà da tutti i datori di lavoro, domestici e non, fino al 29 febbraio 2008, al termine del regime transitorio: dal 1° marzo in poi, infatti, l'unico invio consentito sarà quello telematico, ad eccezione appunto dei datori di lavoro domestico, i quali potranno continuare a trasmettere le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei contratti in modalità cartacea.
Qual è allora la differenza tra i datori di lavoro domestico e gli altri? È presto detto: nel regime transitorio, mentre i datori "hanno la possibilità di avvalersi del formato cartaceo rinunciando alla pluriefficacia", invece la comunicazione cartacea inviata dai datori di lavoro domestico ai Centri per l'impiego assume pluriefficacia. Sarà cura dei servizi informatici regionali inserire tali comunicazioni all'interno dei programmi utilizzati per mettere a conoscenza gli enti interessati dei dati contenuti in tali moduli.
Nessun commento:
Posta un commento