martedì 5 febbraio 2008

Le comunicazioni obbligatorie e il contratto di soggiorno per lavoro

Con la nota 465 del 29 gennaio 2008 il ministero dell'Interno ha precisato che le nuove regole sulle comunicazioni obbligatorie unificate previste dall'art. 1184 della Finanziaria 2007 (legge 296/06) e dal decreto attuativo ex art. 4-bis, comma 7, del Dlgs 181/00 (decreto interministeriale 30 ottobre 2007) non eliminano l'obbligo per i datori di lavoro di inviare il contratto di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari.

Nonostante le nuove norme prevedano che la comunicazione inviata al servizio competente è valida ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione anche nei confronti di Inail, Inps, Enpals e Prefettura, esse riguardano ogni ipotesi di variazione del rapporto di lavoro (art. 22, comma 2, lett. d, Dlgs 286/98) ma non anche la sua instaurazione. Questo significa che il contratto di soggiorno deve continuare a sussistere, anche perché serve ad impegnare il datore di lavoro a:

- indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore;

- assumersi l'impegno di pagare le spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.

Ad ogni modo, il ministero dell'Interno informa che è stato avviato uno studio "per esaminare la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel modello di comunicazione obbligatoria".

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