Le pratiche di assunzione di una collaboratrice familiare
Se si decide di assumere una collaboratrice familiare, è necessario innanzitutto stipulare un contratto di lavoro che segua i contenuti del Ccnl di categoria e che preveda, oltre alla data di inizio del rapporto, l'inquadramento e il livello, anche le ore di lavoro settimanali, la retribuzione monetaria ed eventualmente quella in natura (vitto e/o alloggio) e la sede di lavoro.
Secondariamente, il datore di lavoro deve comunicare l'assunzione ai seguenti enti:
- al Centro per l’Impiego competente, almeno un giorno prima della data di inizio del rapporto;
- all'Inail, lo stesso giorno di inizio rapporto;
- alla Prefettura del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro, se la lavoratrice è una cittadina extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (tale comunicazione avviene mediante la stipula del contratto di soggiorno);
- all'Inps, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l'assunzione (ad esempio entro il 10 aprile, per le assunzioni dal 1° gennaio al 31 marzo).
Secondariamente, il datore di lavoro deve comunicare l'assunzione ai seguenti enti:
- al Centro per l’Impiego competente, almeno un giorno prima della data di inizio del rapporto;
- all'Inail, lo stesso giorno di inizio rapporto;
- alla Prefettura del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro, se la lavoratrice è una cittadina extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (tale comunicazione avviene mediante la stipula del contratto di soggiorno);
- all'Inps, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l'assunzione (ad esempio entro il 10 aprile, per le assunzioni dal 1° gennaio al 31 marzo).
Terminate le pratiche di assunzione, il datore di lavoro retribuirà alle scadenze stabilite la collaboratrice familiare e aspetterà di ricevere dall'Inps i bollettini di pagamento dei contributi previdenziali, che dovrà pagare entro le seguenti scadenze: 10 aprile, per il periodo gennaio-marzo; 10 luglio, per il periodo aprile-giugno; 10 ottobre, per il periodo luglio-settembre; 10 gennaio, per il periodo ottobre-dicembre.
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