Stranieri, la ricevuta postale vale per iscriversi alle liste di mobilità
Con la risposta ad interpello n. 19 del 19 luglio 2007 il ministero del Lavoro ha soddisfatto la richiesta presentata dalla Provincia di Rovigo che voleva conoscere l'orientamento ministeriale sulla possibilità di iscrivere i lavoratori stranieri in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nell'elenco anagrafico o nelle liste di mobilità dei Centri per l'Impiego, in analogia con quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del Dlgs 286/98 (Testo unico in materia di immigrazione) per i lavoratori in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.
Nella sua risposta il ministero ha richiamato la direttiva n. 11050/M(8) del ministero dell'Interno datata 5 agosto 2006, la quale prevede che i cittadini stranieri in attesa della conclusione delle pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno possono contare "sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi", a condizione che la domanda di rinnovo venga presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso, che sia stata verificata la completezza della documentazione e che sia stata rilasciata dall'ufficio (ora uffici postali) la relativa ricevuta.
In presenza di queste condizioni, spiega il ministero del Lavoro, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo potrà continuare a godere dei diritti ad esso connessi, tra cui quello di ottenere l'iscrizione all'elenco anagrafico o nelle liste di mobilità.
Ovviamente, in caso di mancato rinnovo, di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno, il diritto di permanenza nell'elenco anagrafico verrà a cessare.
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