Congedo parentale, nuovi chiarimenti dall'Inps
Il 20 settembre 2007 l'Inps ha emanato tre diversi messaggi per chiarire alcuni aspetti particolari del congedo parentale.
Con il messaggio n. 22911 l'Istituto ha riconosciuto la qualità di "genitore solo" anche in caso di grave infermità (anche temporanea) dell'altro genitore, facendo così diventare cinque le ipotesi che danno diritto ad un solo genitore di fruire interamente del congedo parentale (10 mesi oppure 11 se il genitore solo è il padre che ha già fruito di un periodo di congedo non inferiore a 3 mesi): quelle già previste erano la morte dell'altro genitore, l'abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore risultante da provvedimento formale e il non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
Con il messaggio n. 22912 l'Inps ha voluto chiarire che un genitore può fruire del congedo straordinario per assistere il figlio gravemente handicappato nello stesso periodo in cui l'altro genitore gode del congedo di maternità o del congedo parentale per lo stesso figlio: il congedo straordinario svolge infatti una funzione diversa dai congedi legati alla maternità e per questo motivo può essere fruito contemporaneamente ad essi.
Con il messaggio n. 22913 l'Inps ha inteso precisare la disciplina del congedo parentale in caso di adozione o affidamento. Premesso che l'art. 36 del Dlgs 151/01 consente di fruire del congedo parentale in ogni caso entro i primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, vengono distinte due situazioni, vale a dire l'adozione o affidamento di un minore di età non superiore a 6 anni e l'adozione o affidamento di un minore di età compresa tra 6 e 12 anni.
Nell'ipotesi di bambini di età inferiore ai 6 anni al momento dell'adozione o affidamento (art. 36, comma 2), l'indennità, pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile:
- indipendentemente dalle condizioni reddituali del richiedente, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino;
- subordinatamente alle condizioni di reddito per i periodi eccedenti i 6 mesi (anche se fruiti entro i 6 anni di età del bambino), nonché per qualunque periodo di congedo fruito una volta che il bambino abbia superato i 6 anni di età.
Con il messaggio n. 22911 l'Istituto ha riconosciuto la qualità di "genitore solo" anche in caso di grave infermità (anche temporanea) dell'altro genitore, facendo così diventare cinque le ipotesi che danno diritto ad un solo genitore di fruire interamente del congedo parentale (10 mesi oppure 11 se il genitore solo è il padre che ha già fruito di un periodo di congedo non inferiore a 3 mesi): quelle già previste erano la morte dell'altro genitore, l'abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore risultante da provvedimento formale e il non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
Con il messaggio n. 22912 l'Inps ha voluto chiarire che un genitore può fruire del congedo straordinario per assistere il figlio gravemente handicappato nello stesso periodo in cui l'altro genitore gode del congedo di maternità o del congedo parentale per lo stesso figlio: il congedo straordinario svolge infatti una funzione diversa dai congedi legati alla maternità e per questo motivo può essere fruito contemporaneamente ad essi.
Con il messaggio n. 22913 l'Inps ha inteso precisare la disciplina del congedo parentale in caso di adozione o affidamento. Premesso che l'art. 36 del Dlgs 151/01 consente di fruire del congedo parentale in ogni caso entro i primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, vengono distinte due situazioni, vale a dire l'adozione o affidamento di un minore di età non superiore a 6 anni e l'adozione o affidamento di un minore di età compresa tra 6 e 12 anni.
Nell'ipotesi di bambini di età inferiore ai 6 anni al momento dell'adozione o affidamento (art. 36, comma 2), l'indennità, pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile:
- indipendentemente dalle condizioni reddituali del richiedente, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino;
- subordinatamente alle condizioni di reddito per i periodi eccedenti i 6 mesi (anche se fruiti entro i 6 anni di età del bambino), nonché per qualunque periodo di congedo fruito una volta che il bambino abbia superato i 6 anni di età.
Nell'ipotesi di bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni al momento dell'adozione o affidamento (art. 36, comma 3), qualunque periodo di congedo richiesto (anche i primi 6 mesi, fino ad un massimo complessivo tra i due genitori pari a 11 mesi) è indennizzabile sempre subordinatamente alle condizioni reddituali.
Nessun commento:
Posta un commento