martedì 23 ottobre 2007

La disciplina sull'orario di lavoro

Nell'attuare due direttive europee riguardanti aspetti legati all'organizzazione dei tempi lavorativi, il Dlgs 66/03 ha prodotto una vera e propria riforma della disciplina italiana sull'orario di lavoro.

Il testo di legge esordisce con una serie di definizioni, tra cui quelle di "orario normale di lavoro" (fissato in 40 ore settimanali), "lavoro straordinario" (lavoro prestato oltre l'orario normale) e "periodo notturno" (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino).

La durata media dell'orario di lavoro non può mai superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario; la durata media fa riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, elevabile a 6 o 12 mesi dai contratti collettivi. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale attraverso prestazioni di lavoro straordinario, nelle unità produttive che occupano più di 10 dipendenti il datore di lavoro é tenuto a informare, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione provinciale del lavoro competente.

Il lavoro straordinario è ammesso solo se c'è l'accordo tra datore e lavoratore, e il tetto massimo previsto è di 250 ore annuali. Il ricorso al lavoro straordinario è consentito solo in particolari circostanze: per esigenze tecnico produttive eccezionali non colmabili con l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore o in casi in cui la mancata prestazione di lavoro metta in pericolo o procuri un danno alle persone o alla produzione, oppure per eventi particolari come mostre o fiere.

Il riposo giornaliero a cui ha diritto il lavoratore corrisponde a 11 ore consecutive ogni 24 ore; quello settimanale invece è di 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, ogni 7 giorni.

Ogni lavoratore ha poi diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, fatta salva l'ipotesi di condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi; questo periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

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