Le somme rimborsate al dipendente straniero per le spese scolastiche

L'agenzia delle Entrate ha risposto che il caso in questione potrebbe rientrare tra le ipotesi previste all'art. 51, comma 2, lett. f bis), del Dpr 917/86 (Tuir), secondo il quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 [il coniuge, i figli e le altre persone indicate nell'art. 433 c.c., ndr], nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Perché non concorrano a formare reddito, spiega l'agenzia, le somme (erogate direttamente dal datore di lavoro al dipendente o rimborsate a quest'ultimo dietro presentazione di fatture) devono essere utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti; se invece queste fossero messe a disposizione solo di alcuni lavoratori, esse costituirebbero fringe benefit per gli utilizzatori e concorrerebbero sì alla formazione del reddito di lavoro dipendente (circolare dell'agenzia delle Entrate n. 238/E del 22 dicembre 2000).
La categoria cui la società multinazionale fa riferimento, cioè quella dei soggetti cosiddetti "expatriates" o "assignees", possono essere considerati una categoria di dipendenti ai quali viene assicurato lo stesso trattamento, indipendentemente dallo Stato di provenienza o di destinazione. Per questo motivo, l'assegno di studio corrisposto al dipendente che sostiene spese per la formazione scolastica dei figli non deve concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. f bis), del Dpr 917/86.
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