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sabato 5 gennaio 2008

La nuova riforma del Welfare: dal comma 84 al comma 94

La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.

Il comma 84 fissa per il 2008 in 20 milioni di euro, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, l'ammontare delle indennità ordinarie di disoccupazione, esclusivamente concordate in base a intese territoriali tra le parti, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del ministro del Lavoro.

I commi 85, 86, 87, 88 e 89 riguardano disposizioni concernenti i lavoratori e le imprese portuali.

Il comma 90 fissa i tempi, i criteri e l'iter di approvazione dei decreti attuativi previsti dalla legge.

Il comma 91 stabilisce in 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine per correggere e integrare i decreti attuativi.

Il comma 92 subordina l'efficacia delle disposizioni della legge all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.

Il comma 93 vieta che l'emanazione dei decreti attuativi produca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 94 stabilisce che l'entrata in vigore della legge è il 1° gennaio 2008.

La nuova riforma del Welfare: dal comma 76 al comma 83

La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.

I comma 76, 77 e 78 introducono la disciplina transitoria sulla totalizzazione dei contributi assicurativi (in attesa di una prossima riforma dell'istituto), incentivano la domanda di riscatto del periodo di studi universitari e prevedono il ricorso al fondo previsto per la manovra d'estate (Dl 81/07, convertito, con modificazioni, dalla legge 127/07) per finanziare le novità sulla totalizzazione e sul riscatto del periodo di laurea.

Il comma 79 fissa l'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata dell'Inps che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie: 24% nel 2008, 25% nel 2009 e 26% a decorrere dal 2010.

Il comma 80 prevede l'allineamento della Gestione separata dell'Inpgi, l'istituto pensionistico dei giornalisti, con la Gestione separata dell'Inps (così come modificata dalle disposizioni del comma 79) e forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti al regime pensionistico dell'Inpgi.

Il comma 81 delega il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, in particolare per lo sviluppo della flessibilità degli orari delle mamme lavoratrici, per la revisione dei congedi parentali e per l'incremento del tempo parziale e del telelavoro.

Il comma 82 consente contribuzioni saltuarie e non fisse anche ai non iscritti al fondo "Mutualità pensioni" dell'Inps.

Il comma 83 stabilisce maggiori tutele in tema di maternità per le lavoratrici impegnate in attività di co.co.pro.

La nuova riforma del Welfare: dal comma 55 al comma 75

La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.

I commi 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 prevedono nuove disposizioni nel settore dell'agricoltura.

I commi 67 e 68 istituiscono un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010), le cui caratteristiche saranno stabilite da un decreto.

I commi 69 e 70 prevedono l'emanazione, mediante decreto, delle disposizioni per realizzare, nel 2008, la deducibilità ai fini fiscali o l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello.

Il comma 71 prevede l'eliminazione, dal 1° gennaio 2008, del contributo aggiuntivo all'Inps per il lavoro straordinario.

I commi 72, 73 e 74 istituiscono, dal 1° gennaio 2008, tre diversi fondi per favorire l'occupazione giovanile, che verranno disciplinati con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e avranno una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per il 2008.

Il comma 75 incrementa di 8 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, il fondo di finanziamento ordinario delle università per provvedere all'innalzamento degli assegni e dei contratti di ricerca.

giovedì 3 gennaio 2008

La nuova riforma del Welfare: dal comma 44 al comma 54

La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.
    Il comma 44 riconosce: a) maggior importanza alla contrattazione collettiva in tema di modifiche al lavoro part time: b) il diritto dei lavoratori (che sono o hanno parenti) affetti da patologie oncologiche di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale: c) la priorità al lavoratore che ha un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale: d) al lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni equivalenti.

    Il comma 45 ha eliminato il lavoro intermittente (previsto dagli artt. da 33 a 40 del Dlgs 276/03, ora abrogati).

    Il comma 46 ha abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al titolo III, capo 1, del Dlgs 276/03.

    I commi 47, 48, 49 e 50 affrontano il tema del lavoro discontinuo (nei fine settimana, durante le festività, ecc.) nel turismo e nello spettacolo, demandando alla contrattazione collettiva la disciplina normativa ed economica e al ministero del Lavoro la definizione, con decreto, delle modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi di tali rapporti di lavoro.

    I commi 51, 52 e 53 si occupano del rapporto di lavoro nel settore edile.

    Il comma 54 assegna all'agenzia delle Entrate la competenza sui provvedimenti sanzionatori amministrativi.

    mercoledì 2 gennaio 2008

    La nuova riforma del Welfare: dal comma 39 al comma 43

    La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.

    Il comma 39 inserisce un nuovo comma (denominato "01") all'art. 1 del Dlgs 368/01, stabilendo che "il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato".

    I commi 40, 41, 42 e 43 apportano una serie di modifiche al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (disciplinato dal Dlgs 368/01). Se per effetto di più contratti a termine (proroghe comprese) il rapporto di lavoro tra datore e lavoratore si protrae per più di 36 mesi, esso si considera a tempo indeterminato; datore e lavoratore possono stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato che superi il termine dei 36 mesi, a condizione che venga sottoscritto presso la Direzione provinciale del lavoro e con l'assistenza di un rappresentante sindacale (altrimenti il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato). I contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano fino al termine previsto, anche in deroga alla stessa; tuttavia, il periodo di lavoro già effettuato si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di 36 mesi.

    martedì 1 gennaio 2008

    La nuova riforma del Welfare: dal comma 35 al comma 38

    La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore oggi, consta di un articolo e 94 commi.

    Il comma 35 concede agli invalidi civili tra i 18 e i 64 anni che hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% e che non svolgono attività lavorativa un assegno mensile di 242,84 euro per 13 mensilità.

    Il comma 36 elimina l'obbligo, per gli invalidi civili titolari dell'indennità di accompagnamento, di presentare entro il 31 marzo di ogni anno una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto (art. 1, comma 249, legge 662/96, ora abrogato).

    Il comma 37 modifica l'art. 12 della legge 68/99 sui disabili (ora denominato "Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative" e non più "Cooperative sociali") e aggiunge l'art. 12 bis (titolato "Convenzioni di inserimento lavorativo"), ritoccando così il quadro normativo riguardante le convenzioni per i disabili.

    Il comma 38 abroga l'art. 14 del Dlgs 276/03 sulle convenzioni con cooperative per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili.

    La nuova riforma del Welfare: dal comma 28 al comma 34

    La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore oggi, consta di un articolo e 94 commi.

    I commi 28 e 29 delegano il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali, nel rispetto di una serie di criteri, tra cui la creazione di uno strumento unico per il reinserimento, l'estensione della Cig ordinaria e straordinaria, il coinvolgimento delle aziende nella ricollocazione, la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali e il potenziamento dei servizi per l'impiego.

    I commi 30, 31, 32 e 33 delegano il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti finalizzati a riordinare: a) i servizi per l'impiego, puntando sul potenziamento dei servizi informativi e la semplificazione delle procedure amministrative; b) gli incentivi all'occupazione, puntando sull'incremento dei livelli di occupazione stabile e l'adozione di misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili; c) l'apprendistato, puntando sul rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva, l'individuazione di standard nazionali di qualità della formazione, l'individuazione di meccanismi che garantiscano un'attuazione uniforme e immediata dell'apprendistato professionalizzante e i controlli sul corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

    Il comma 34 prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 al fine di finanziare le attività di formazione professionale.

    La nuova riforma del Welfare: dal comma 14 al comma 27

    La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore oggi, consta di un articolo e 94 commi.

    I commi 14 e 15 stabiliscono, dal 1° gennaio 2010, i nuovi coefficienti di trasformazione previsti dalle legge 335/95 relativi all'età del lavoratore al momento del pensionamento, che verranno aggiornati ogni 3 anni con decreto ministeriale.

    Il comma 16 affida al Governo il compito di verificare ogni 10 anni, assieme alle parti sociali, la sostenibilità e l'equità del sistema pensionistico.

    I commi 17 e 18 delegano il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti che istituiscano un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati del fondo Volo.

    Il comma 19 sospende per il 2008 la rivalutazione automatica delle pensioni superiori a 8 volte il trattamento minimo previsto dall'Inps.

    I commi 20, 21 e 22 prevedono disposizioni a favore dei lavoratori vittime dell'esposizione da amianto, da attuarsi con decreto ministeriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

    I commi 23 e 24 stabiliscono un aumento delle indennità Inail per il danno biologico (da attuarsi con decreto ministeriale), in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica.

    I commi 25 e 26 dispongono dal 1° gennaio 2008 un allungamento della durata ordinaria dell'indennità di disoccupazione: 8 mesi (anziché 7) per i soggetti che hanno meno di 50 anni e 12 mesi (anziché 10) per i soggetti che hanno 50 o più anni. Aumenta anche la percentuale di commisurazione dell'indennità alla retribuzione: 60% per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 mesi e 40% per gli ulteriori mesi. Viene poi rideterminata l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti: 35% per i primi 120 giorni e 40% per i successivi giorni fino al 180esimo.
      Il comma 27 prevede una rivalutazione annuale del trattamento di Cigs nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat.

      lunedì 31 dicembre 2007

      La nuova riforma del Welfare: dal comma 1 al comma 13

      La legge 247/07 di riforma del Welfare, che entrerà in vigore domani, 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.

      I commi 1 e 2 sostituiscono lo scalone previsto dalla legge 243/04 con un sistema più graduale fatto di scalini e quote.

      Il comma 3 delega il Governo ad adottare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti per definire le attività usuranti che daranno diritto al pensionamento di anzianità con requisiti inferiori.

      I commi 4 e 5 stabiliscono nuove finestre per l'accesso alla pensione (comma 5) e impegnano il Governo a disciplinare, entro il 2011, i tempi di uscita dal lavoro per chi ha 40 anni di contributi e per chi può usufruire della pensione di vecchiaia (comma 4).

      Il comma 6 delega il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti che innalzino l'età media di accesso al pensionamento per i regimi pensionistici diversi da quello obbligatorio.

      I commi 7, 8 e 9 delegano il Governo ad adottare, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, un piano industriale per razionalizzare il sistema degli enti previdenziali pubblici e conseguire così, nel prossimo decennio, un risparmio di spesa per 3,5 miliardi di euro.

      I commi 10 e 11 stabiliscono dal 1° gennaio 2011 un aumento delle aliquote contributive Inps dei lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria nella misura dello 0,09%; quest'aumento è collegato alle verifiche sui risparmi derivanti dalla razionalizzazione degli enti pubblici.

      I commi 12 e 13 affidano a una commissione il compito di proporre, entro la fine del 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione previsti dalle legge 335/95 relativi all'età del lavoratore al momento del pensionamento.

      venerdì 27 luglio 2007

      Il protocollo del Governo su previdenza, lavoro ed equità

      Il 23 luglio 2007 il Governo ha presentato alle parti sociali, che l'hanno accolto, un protocollo su previdenza, lavoro ed equità; nelle intenzioni del Governo questo documento ha lo scopo di promuovere una serie di interventi che producano una crescita economica duratura, equilibrata e sostenibile, sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista sociale.

      Nelle 31 pagine del documento, diviso in 6 capitoli e un allegato, il Governo affronta i principali temi economici e sociali: previdenza, ammortizzatori sociali, mercato del lavoro, competitività, giovani e donne.

      Sulla previdenza il provvedimento ha lo scopo di incrementare le pensioni basse, di abbassare lo "scalone", di ridefinire la disciplina dei lavori usuranti, di razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e di ripristinare le 4 finestre pensionistiche annuali.

      Sugli ammortizzatori sociali la riforma punta al rafforzamento degli stessi e all'estensione delle tutele per i soggetti che ne sono privi; si prevede la progressiva armonizzazione degli attuali istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità, con la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo delle persone disoccupate.

      Sul mercato del lavoro il testo poggia sul potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego, sulla riorganizzazione degli incentivi all'occupazione, sul riordino delle norme in materia di apprendistato, su una serie di correttivi al contratto a termine (dopo 36 mesi di contratti, proroghe e rinnovi compresi, ogni successivo contratto dovrà essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente, con l'assistenza di un rappresentante sindacale dei lavoratori, pena la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato) e sull'abrogazione del lavoro a chiamata.

      Sulla competitività il disegno prevede una riduzione del costo del lavoro legata alla contrattazione di secondo livello, al fine di sostenere la competitività e di migliorare la retribuzione di premio di risultato, l'abrogazione dell'attuale normativa sulla decontribuzione e della contribuzione agguntiva sugli straordinari.

      Sui giovani il protocollo promuove l'adozione di misure solidaristiche a favore dei lavoratori con carriere discontinue, e in particolare il rafforzamento delle loro pensioni future; verranno istituiti fondi di rotazione per consentire l'accesso al credito per il sostegno delle attività dei parasubordinati e dei giovani lavoratori autonomi e inoltre ci saranno interventi per rendere conveniente il riscatto della laurea.

      Sulle donne il Governo si impegnerà a ridurre il cuneo fiscale per l'assunzione a tempo indeterminato delle donne nelle aziende del Mezzogiorno, definirà sgravi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alla necessità di conciliare il lavoro con la vita familiare e darà priorità alle donne per l'accesso al fondo di microcredito che verrà istituito per incentivare le attività dei giovani.