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martedì 22 aprile 2008

Enpals, niente contributi fino a 5mila euro

L’art. 1, comma 188 della Finanziaria 2007 (legge 296/06) aveva previsto che dal 1° gennaio 2007 i giovani fino a 18 anni, gli studenti, i pensionati e coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria sono esentati dal versare i contributi all’Enpals se, per le loro esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, la retribuzione annua lorda percepita non supera l’importo di 5mila euro. Ancora prima dell’entrata in vigore della legge l’Enpals, l’Ente di previdenza dei lavoratori dello spettacolo, aveva espresso il proprio disappunto verso una disposizione normativa che, «per quanto condivisibile laddove si vogliano introdurre condizioni di ingresso nel mercato del lavoro agevolate per i giovani musicisti, non lo è quando, estendendo questa possibilità ad altri soggetti quali i pensionati e coloro che svolgono un’altra attività lavorativa, interviene a modificare le condizioni di costo, tra i musicisti professionisti e coloro che svolgono la medesima attività seppur non in via principale» (comunicazione del 13 dicembre 2006).

Per mesi i soggetti elencati al comma 188 e beneficiari dell’esenzione contributiva non hanno saputo come comportarsi: da una parte c’era la legge, chiara e precisa, dall’altra l’Enpals, che attraverso i suoi operatori telefonici dichiarava di considerare inapplicabile la nuova normativa, almeno fino all’emanazione di una propria circolare chiarificatrice.

Ebbene, il 20 aprile l’Enpals pubblica la circolare n. 6, con la quale illustra ai suoi iscritti la disposizione legislativa prevista dal comma 188. Il paragrafo 2.2 recita:

«In relazione alla prestazione lavorativa, il legislatore fa riferimento alle esibizioni in una particolare tipologia di spettacoli musicali, ossia quelli “di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche”. Poiché la finalità del divertimento è, come noto, una delle condizioni connaturate all’esistenza stessa dello spettacolo in tutte le sue forme, si può ritenere che l’elemento effettivamente in grado di connotare e qualificare lo “spettacolo musicale” di cui al comma 188 rimane il riferimento alle “celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche”.
Oltre al presupposto delle esibizioni in spettacoli musicali strettamente connessi alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, ai fini dell’applicazione del regime in parola, la norma prevede che il compenso lordo percepito, dai citati soggetti, per le esibizioni negli spettacoli di cui si tratta, non superi, nel corso dell’anno solare, l’importo di 5.000 euro.»
    In sostanza l’Enpals, stravolgendo completamente il contenuto del comma 188, che parla di «esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche», aveva ridotto, a suo vantaggio, il campo di applicazione dell’esenzione contributiva ai soli «spettacoli musicali strettamente connessi alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche».

    Passano alcuni mesi e la legge 222/07, di conversione del Dl 159/07, inserisce l’art. 39-quater, che modifica l’art. 1, comma 188 della legge 296/06. La nuova formulazione del comma 188 stabilisce che:

    «Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro».

    In pratica, rispetto alla disposizione originaria:
      - non si parla più di «esibizioni in spettacoli musicali», bensì di «esibizioni musicali dal vivo»;
        - gli studenti rientrano nel beneficio contributivo se non superano i 25 anni di età;

        - i pensionati possono beneficiare dell’esenzione contributiva se hanno più di 65 anni;

        - godono dell’esenzione non più la generalità dei soggetti «che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria», ma solo coloro che contribuiscono «ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo»;

        - i contributi previdenziali «sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro», mentre prima si diceva che «non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di 5.000 euro».

        Le modifiche non cambiano la sostanza di fondo del provvedimento, che riconosce a determinate categorie di soggetti un’esenzione contributiva fino a un tetto di 5mila euro all’anno. La nota positiva viene dall’Enpals, che nell’illustrare la nuova formulazione del comma 188, con la circolare n. 2 del 30 gennaio 2008, si limita a riepilogarne gli aspetti applicativi, non facendo menzione della posizione assunta l’anno precedente, che restringeva il campo d’intervento alle sole «celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche».

        martedì 15 gennaio 2008

        Disabili, anche i familiari non conviventi possono fruire dei permessi

        Oltre ai genitori di un minore con handicap grave, l'art. 33, comma 3, della legge 104/92 prevede che abbia diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile anche colui che, in regime di convivenza, assiste un parente o affine entro il terzo grado disabile.

        Da qualche anno, però, il permesso mensile è riconosciuto anche al soggetto che assiste un parente o affine entro il terzo grado, pur senza convivere. L'art. 20 della legge 53/00 stabilisce infatti che le disposizioni dell’art. 33 della legge 104/92 si applicano anche "ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente".

        Secondo la circolare Inps n. 133 del 17 luglio 2000, l'esclusività va intesa "nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo."

        Sempre secondo la circolare n. 133, la continuità consiste "nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso. Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale."

        A proposito del concetto di lontananza, la circolare Inps n. 128 dell'11 luglio 2003 ha chiarito che essa "non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa un'ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l'handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un'assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell'assistenza, il quale insieme a quello dell'esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza. In caso contrario l'assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell'interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell'effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza."
          Per godere di questi permessi, il familiare del soggetto disabile deve farne richiesta all'Inps, utilizzando il modulo Hand 2 (Genitori di maggiorenni/Familiari).

          domenica 30 dicembre 2007

          La nuova disciplina del Durc in pillole


          Durc, cause ostative e cause non ostative al suo rilascio

          Oggi è entrato in vigore il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 che contiene le nuove norme in materia di Durc.

          Secondo il nuovo testo legislativo, non costituiscono cause ostative al rilascio del Durc:

          - l'esistenza di crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;

          - l'esistenza di crediti non ancora iscritti a ruolo, fino alla decisione che respinge il ricorso (in caso di contenzioso amministrativo) o fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (in caso di contenzioso giudiziario);

          - uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate (con riferimento a ciascun istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile), ma ai soli fini della partecipazione a gare di appalto;

          - l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel Dpcm emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 296/06, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

          Di contro, la violazione accertata di alcune disposizioni (elencate nell'allegato A del decreto entrato in vigore oggi) in materia di tutela delle condizioni di lavoro non consente il rilascio del Durc per determinati periodi, sempreché i fatti oggetto dell'illecito siano stati commessi dopo il 30 dicembre 2007: così, ad esempio, se nel corso del 2008 il datore di lavoro rimuovesse in maniera dolosa impianti o apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro e per questo dovesse essere condannato, egli non potrebbe ottenere il Durc per 24 mesi.

          giovedì 27 dicembre 2007

          La nuova disciplina del Durc

          Il 30 dicembre 2007 entreranno in vigore le nuove norme in materia di Durc, inserite nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007 che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 novembre.

          Seppure in ritardo, con questo decreto il ministero del Lavoro ha attuato le previsioni contenute nell'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/06 e ha ridisegnato la disciplina della certificazione unica di regolarità contributiva.

          Il nuovo testo normativo, composto di 10 articoli e un allegato, individua innanzitutto i soggetti obbligati a richiedere la certificazione unica, che sono:

          - i datori di lavoro che intendono fruire a) dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento italiano e b) dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

          - i datori di lavoro e i lavoratori autonomi a) interessati ad appalti di opere, servizi e forniture pubblici e b) per l'effettuazione di lavori privati dell'edilizia.

          Il Durc va richiesto all'Inps, all'Inail e, per i soli datori di lavoro dell'edilizia, anche alle Casse edili. Esso viene rilasciato solo se viene attestata la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.

          mercoledì 26 dicembre 2007

          Pensioni di anzianità, chi può fruire delle vecchie finestre di uscita

          Chi consegue i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2007 potrà optare per la clausola di salvaguardia, potrà cioè andare in pensione di anzianità fruendo delle vecchie finestre di uscita. Le nuove finestre riguardano invece coloro che matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2008 in poi.


          Le nuove finestre di uscita per le pensioni di anzianità




          lunedì 24 dicembre 2007

          I requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità dal 2008




          Le novità previdenziali del 2008

          Il disegno di legge sul Welfare, approvato definitivamente dal Senato venerdì 21 dicembre, contiene importanti novità previdenziali.

          Così come previsto dal protocollo del 23 luglio scorso, il disegno di legge cancella lo scalone stabilito dalla legge 243/04 e introduce gli scalini: dal 2008 cioè, per andare in pensione non saranno richiesti 60 anni di età e 35 anni di contributi, ma basteranno, fino al 30 giugno 2009, 58 anni di età per i dipendenti e 59 per gli autonomi abbinati a 35 anni di contributi.

          Un'altra novità è rappresentata dall'applicazione delle finestre d'uscita non solo alla pensione di anzianità, ma anche a quella di vecchiaia: quest'ultima, infatti, da gennaio 2008 decorrerà non più dal mese successivo al compimento dell'età, ma ci saranno 4 uscite programmate, come per i pensionati di anzianità con 40 anni di contributi (mentre per quelli che hanno meno di 40 anni di contributi le finestre si riducono a due).

          Coloro che svolgono attività usuranti avranno una riduzione di 3 anni sull'età minima per andare in pensione (in ogni caso non prima dei 57 anni di età); per beneficiare di questo "sconto" l'attività usurante deve essere stata svolta per almeno la metà dell'intero periodo lavorativo (nel periodo transitorio 2008-2013 per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro) e deve sussistere al momento del pensionamento di anzianità.

          Con il messaggio n. 29224 del 4 dicembre scorso l'Inps ha chiarito che chi consegue i requisiti entro il 31 dicembre 2007 potrà andare in pensione di anzianità fruendo delle vecchie finestre, mentre le nuove riguardano coloro che matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2008 in poi.

          giovedì 20 dicembre 2007

          L'Inps adegua gli assegni degli invalidi per il 2007

          Con la circolare n. 133 del 13 dicembre 2007 l'Inps ha disposto l'adeguamento, per l'anno 2007, degli importi di pensione, assegni e indennità erogati agli invalidi civili nonché dei limiti di reddito prescritti per fruire di tali benefici, che fino all'anno scorso venivano stabiliti con decreto del ministero delle Finanze.

          A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 del Dl 230/05, convertito con modifiche dalla legge 248/05 e attuato con Dpcm del 30 marzo 2007 (in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 2007), l'Inps è subentrato nell'esercizio delle funzioni che ancora rimanevano allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.

          Con effetto dal 1° gennaio 2007 gli importi mensili degli assegni assistenziali sono così determinati:

          - pensione di inabilità per gli invalidi totali, assegno mensile per gli invalidi parziali, indennità mensile per i minori invalidi, pensione per i ciechi civili assoluti ricoverati, pensione per i ciechi civili ventesimisti e pensione per i sordomuti: euro 242,84;

          - pensione per i ciechi civili assoluti non ricoverati: euro 262,62;

          - assegno a vita per i ciechi civili decimisti: euro 180,21.

          Per quanto riguarda alcune indennità specifiche, gli importi per il 2007 sono stati così calcolati: indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, euro 710,32; indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali, euro 457,66; indennità di comunicazione per i sordomuti, euro 229,64; speciale indennità per i ciechi ventesimisti, euro 168,70.

          domenica 2 dicembre 2007

          Maternità co.co.pro., aumento della contribuzione alla Gestione separata

          Con il messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007 l'Inps ha comunicato che a decorrere dal 7 novembre 2007 aumenta di uno 0,22% il contributo al Fondo per le prestazioni temporanee della Gestione separata.

          Quest'aumento si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore del decreto 12 luglio 2007, col quale il ministero del Lavoro ha esteso il divieto di lavoro alle collaboratrici a progetto in stato di gravidanza per tutto il periodo del congedo di maternità (due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto), compresi gli eventuali periodi di interdizione anticipata.

          L'art. 7 del decreto prevede infatti che le prestazioni economiche previste a favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata durante il periodo di congedo di maternità siano finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva, nella misura appunto dello 0,22%, da sommarsi alla vigente quota dello 0,50%, dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata (collaboratori e associati in partecipazione) privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.

          A seguito di questa maggiorazione, dunque, dovuta a partire dal 7 novembre 2007 da tutti gli iscritti alla Gestione separata già destinatari dell'aliquota dello 0,50%, l'aliquota complessiva passa dal 23,50% al 23,72%. Ad ogni modo, il versamento dello 0,22% sui compensi corrisposti dal 7 novembre 2007 al 31 gennaio 2008 potrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2008, senza aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.

          giovedì 29 novembre 2007

          Il conteggio del periodo di congedo di maternità

          Domanda di un lettore del blog a proposito del congedo di maternità:

          Se la data effettiva parto è un giorno dopo rispetto alla data presunta parto, si contano 6 mesi e non 180 giorni di calendario?

          Il congedo di maternità prevede che la lavoratrice resti a casa 2 mesi prima della data presunta del parto e fino a 3 mesi dopo la data effettiva del parto. Periodo complessivo: 5 mesi e un giorno (quello del parto).

          Se il bambino nasce un giorno dopo la data presunta, la donna ha diritto di astenersi dal lavoro anche nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto. Vale a dire un giorno in più.

          Facciamo un esempio. Se la data presunta del parto è il 15 novembre, la donna si deve astenere dal lavoro a partire dal 15 settembre (vedi messaggio Inps n. 18311 del 12 luglio 2007); se poi il parto avviene il giorno 16 anziché il 15, la donna resterà a casa fino al 16 febbraio.

          Complessivamente, dunque, la donna si asterrà dal lavoro 5 mesi e 2 giorni: 2 mesi prima del parto, il periodo (di un giorno) intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, il giorno del parto e i 3 mesi successivi al parto.

          lunedì 12 novembre 2007

          La Cassa integrazione guadagni straordinaria

          L'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) è generalmente previsto a favore delle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta, e ne beneficiano gli operai, impiegati e quadri (non i dirigenti e gli apprendisti). Il trattamento erogato dalla Cigs viene corrisposto in caso di:

          - crisi aziendale: l'integrazione salariale viene corrisposta per non più di 12 mesi consecutivi, con possibilità di un nuovo intervento dopo che è trascorso un periodo pari a 2/3 della durata della prima concessione;

          - riorganizzazione, ristrutturazione, riconversione aziendale: l'integrazione salariale viene corrisposta per non più di 24 mesi consecutivi, con possibilità di ottenere altre 2 proroghe di 12 mesi l'una se il programma di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione è particolarmente complesso;

          - procedure concorsuali: l'integrazione salariale viene corrisposta per non più di 12 mesi, con possibilità di proroga per altri 6 mesi, se sussistono prospettive di continuazione e ripresa dell'attività.

          Il limite di durata massima dei trattamenti di Cigs per ciascuna unità produttiva non può superare i 36 mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi.

          Come per la Cigo, inoltre, anche nella Cigs l'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero e le 40 ore settimanali.

          mercoledì 7 novembre 2007

          L'indennità a carico dell'Inps per i periodi di congedo parentale

          Per i periodi di congedo parentale la lavoratrice dipendente e i lavoratori dipendenti hanno diritto a ricevere un'indennità a carico dell'Inps pari al 30% della retribuzione. Se la lavoratrice fruisce del congedo parentale:

          - immediatamente dopo il congedo di maternità, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità è quella del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità, senza conteggiare i ratei di mensilità aggiuntive, premi e altre competenze assimilate;

          - dopo aver ripreso anche per un solo giorno l'attività lavorativa, si prende a riferimento la retribuzione relativa al periodo di ripresa dell'attività;

          - in maniera frazionata, si prende a riferimento la retribuzione del mese precedente.

          Agli operai l'indennità compete per le giornate comprese nel periodo di congedo parentale (incluso il sabato in caso di settimana corta), con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali e infrasettimanali; agli impiegati e quadri l'indennità compete per tutte le giornate di congedo parentale, con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.

          Questa indennità non viene corrisposta sempre e comunque. Essa infatti spetta fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi), senza condizioni di reddito, e fino al compimento degli 8 anni di età del bambino (per gli eventuali periodi di congedo parentale, massimo 10 o 11 mesi complessivi tra i genitori per ogni figlio), a condizione che il reddito individuale della lavoratrice o del lavoratore sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (se invece il reddito è superiore, il richiedente ha diritto al congedo parentale ma non alla relativa indennità).

          martedì 6 novembre 2007

          La Cassa integrazione guadagni ordinaria

          La Cassa integrazione guadagni (o Cig) è una prestazione economica erogata dall'Inps a favore di lavoratori di imprese che sono costrette a contrarre o sospendere la propria attività a causa di momentanee difficoltà aziendali. Il trattamento economico corrisposto dall'istituto previdenziale permette di garantire a questi lavoratori, che temporaneamente sospendono il lavoro o effettuano un orario inferiore a quello previsto dal contratto, un minimo di retribuzione.

          La Cassa integrazione può essere di due tipi: ordinaria o straordinaria.

          Il trattamento erogato dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) spetta principalmente agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere, ed è corrisposto in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

          - eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;

          - situazioni temporanee di mercato.

          I lavoratori esclusi dall'integrazione salariale sono invece i dirigenti e gli apprendisti.

          Il trattamento ordinario erogato dall'Inps è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero e le 40 ore settimanali.

          La Cig ordinaria viene concessa per un massimo di 13 settimane continuative prorogabili, in casi eccezionali, per ulteriori periodi trimestrali fino ad un massimo di 52 settimane. Un'eventuale nuova domanda può essere avanzata solo dopo almeno 52 settimane di normale attività produttiva.

          lunedì 5 novembre 2007

          L'indennità economica per malattia a carico dell'Inps

          Il lavoratore ammalato ha generalmente diritto a percepire prestazioni economiche assistenziali a carico dell'Inps. In particolare, godono dell'indennità giornaliera di malattia a carico Inps:

          - gli operai dell'industria e dell'artigianato;

          - gli operai, impiegati e quadri del commercio;

          - i salariati del credito, delle assicurazioni e dell'agricoltura;

          - i lavoratori soci delle cooperative.

          Viceversa, ne sono esclusi gli impiegati dell'industria, dell'artigianato, del credito, delle assicurazioni e dell'agricoltura e i dirigenti in genere.

          In sostituzione o ad integrazione dell'indennità a carico dell'Inps, la contrattazione collettiva può obbligare il datore di lavoro ad erogare ai lavoratori ammalati trattamenti retributivi a proprio carico.

          L'indennità di malattia a carico Inps decorre dal quarto giorno di malattia e fino al 180esimo giorno in ciascun anno solare (1° gennaio-31 dicembre); ai fini del raggiungimento dei 180 giorni (o del periodo massimo indennizzabile) si computano tutte le giornate di malattia, anche se non indennizzate. I primi 3 giorni, invece, detti di carenza, sono indennizzati dal datore di lavoro.

          Durante il ricovero in luogo di cura, al lavoratore ammalato che non ha familiari a carico l'indennità giornaliera a carico Inps spetta in misura pari a 2/5. Il giorno di dimissione dal luogo di cura deve essere indennizzato in misura normale.

          Generalmente il datore di lavoro anticipa l'indennità di malattia per conto dell'Inps, recuperandola attraverso il conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto.

          L'indennità giornaliera di malattia è calcolata in misura percentuale della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore: per "retribuzione media globale giornaliera" percepita dal lavoratore s'intende quella imponibile, ossia tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, per il compenso dell'opera prestata, compresa la quota degli emolumenti, a carattere ricorrente, non frazionati e non corrisposti nel normale periodo di paga.

          lunedì 29 ottobre 2007

          L'indennità giornaliera di maternità a carico dell'Inps

          La lavoratrice dipendente ha diritto ad ottenere dall'Inps un'indennità per i periodi di assenza dal lavoro a causa della fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale.

          Per tutto il periodo di congedo di maternità la lavoratrice dipendente (apprendista, operaia, impiegata o dirigente) ha diritto a ricevere un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari all'80% della retribuzione, intendendosi per essa la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo per maternità. A questo importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla 13esima mensilità e agli altri premi o mensilità eventualmente erogati alla lavoratrice.

          Al padre lavoratore che intende avvalersi del congedo di paternità spetta lo stesso trattamento economico previsto per il congedo di maternità. Anche la lavoratrice che adotta un bambino o lo ottiene in affidamento ha diritto all'indennità, per la durata di 3 mesi decorrenti dal giorno successivo all'entrata in famiglia del bambino.

          La maggior parte dei contratti collettivi prevede che il datore di lavoro integri con una propria quota l'indennità giornaliera a carico dell'Inps.

          venerdì 26 ottobre 2007

          La ripartizione dei contributi per gli apprendisti

          Con il messaggio n. 25374 del 19 ottobre scorso l'Inps ha ripartito l'aliquota del 10% dei contributi per gli apprendisti a carico dei datori di lavoro nel seguente modo:

          - 9,01% al fondo pensioni lavoratori dipendenti;

          - 0,11% alla cassa unica assegni familiari;

          - 0,53% all'assicurazione per l'indennità giornaliera di malattia;

          - 0,05% all'assicurazione maternità;

          - 0,30% all'assicurazione Inail.


          giovedì 25 ottobre 2007

          Il divieto di lavoro si estende alle mamme collaboratrici a progetto

          Martedì 23 ottobre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 il decreto del 12 luglio 2007 col quale il ministero del Lavoro ha esteso ai committenti di lavoratrici a progetto (e categorie assimilate iscritte alla gestione separata dell’Inps) il divieto previsto dall’art. 16 del Dlgs 151/01 di adibire le donne al lavoro nei due mesi prima della data presunta del parto e fino a tre mesi dopo la data effettiva del parto.

          Le lavoratrici a progetto (e categorie assimilate) che in forza di questo divieto sono tenute ad astenersi dall'attività lavorativa hanno diritto ad ottenere una proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva disposizione più favorevole del contratto individuale.

          I periodi di astensione dal lavoro per i quali viene corrisposta l’indennità di maternità vengono coperti da contribuzione figurativa.

          Oltre a riguardare i committenti, il divieto deve essere osservato anche dagli associanti in partecipazione nei confronti delle associate in partecipazione iscritte alla gestione separata.

          mercoledì 24 ottobre 2007

          Il congedo per la malattia del figlio

          L'art. 47 del Dlgs 151/01 stabilisce che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.

          Ciascun genitore ha inoltre diritto, sempre in alternativa l'uno all'altro, di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.

          Per fruire di tale congedo il genitore deve presentare al datore di lavoro il certificato di malattia; se poi la malattia dà luogo a ricovero ospedaliero, il genitore può interrompere il decorso delle ferie in godimento per il periodo corrispondente alla malattia.

          A questo tipo di congedo, che spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

          I periodi di congedo per la malattia del figlio non sono retribuiti, ma solo computati nell'anzianità di servizio del lavoratore, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13esima mensilità.